Le Sezioni Unite affermano che il rimborso delle spese mediche all'estero, anche nel caso in cui sia stato chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo, con cui è stato dato parere negativo a tale rimborso, non va proposto davanti al giudice amministrativo ma innanzi quello ordinario.
Rimborso di spese sanitarie sostenute all'estero, indegradabilità del diritto alla salute e giurisdizione del giudice ordinario
Fratto Rosi Grippaudo E
2014-01-01
Abstract
Le Sezioni Unite affermano che il rimborso delle spese mediche all'estero, anche nel caso in cui sia stato chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo, con cui è stato dato parere negativo a tale rimborso, non va proposto davanti al giudice amministrativo ma innanzi quello ordinario.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
corrgiur_2014_3.pdf
non disponibili
Tipologia:
Versione finale editoriale
Licenza:
NON PUBBLICO - accesso privato/ristretto
Dimensione
869.72 kB
Formato
Adobe PDF
|
869.72 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.