L’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione rappresenta una preziosa conquista della stagione giudiziaria dei primi anni Novanta del secolo scorso e, tutt’ora, consente all’erario di recuperare ingenti somme. Tuttavia, sin dall’entrata in vigore del d.l. n. 543/1996 e, in particolare, con il d.l. n. 78/2009, il legislatore ha introdotto numerose limitazioni all’esercizio di tale azione, il cui ruolo è stato anche indebolito dall’elaborazione, nel grembo della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, del sistema del c.d. doppio binario. Questi due fattori continuano a influenzare l’opera dei giudici contabili, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016. Questo contributo esamina una recente sentenza in cui la sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti si pronuncia, direttamente, sulle condizioni di proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione contenute nel d.l. n. 78/2009, dichiarandole non più vigenti a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, e, indirettamente, sul sistema del c.d. doppio binario, evidenziandone le criticità in merito alla compatibilità costituzionale. Il presente lavoro si apre con l’analisi della sentenza in commento e una breve disamina delle tematiche in essa affrontate. Successivamente, l’attenzione si sposta sulla disciplina del danno all’immagine della pubblica amministrazione, dalla quale vengono estratti gli elementi necessari per la comprensione delle argomentazioni svolte del giudice erariale lombardo nella sentenza in commento. A seguire, questo contributo analizza il “dialogo” tra legislatore, Corte dei conti e Corte costituzionale sulle condizioni di proponibilità dell’azione di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione, che ha caratterizzato gli ultimi trent’anni. Infine, il presente scritto sottopone a esame quella parte della sentenza in cui il giudice erariale lombardo si pronuncia sul tema del danno all’immagine della pubblica amministrazione, evidenziando la portata innovativa delle statuizioni in essa contenute; anche di quelle, come la scelta di rendere contestabile il danno all’immagine nelle ipotesi di concorso di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con delitti “comuni”, che sono dirette a produrre i loro effetti nella giurisprudenza favorevole alla rinnovata attualità del c.d. lodo Bernardo. Questo contributo condivide le scelte interpretative compiute dal giudice erariale lombardo, conformi alla prevalente opinione della dottrina e di parte della giurisprudenza, e, pertanto, ritiene superate le condizioni di proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione contenute nel d.l. n. 78/2009 e non conforme alla Costituzione il sistema del c.d. doppio binario.
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione e il “buon uso del rinvio” (Nota a C. conti, sez. giur. Lombardia, 14 marzo 2022, n. 21)
Emanuele Fratto Rosi Grippaudo
2023-01-01
Abstract
L’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione rappresenta una preziosa conquista della stagione giudiziaria dei primi anni Novanta del secolo scorso e, tutt’ora, consente all’erario di recuperare ingenti somme. Tuttavia, sin dall’entrata in vigore del d.l. n. 543/1996 e, in particolare, con il d.l. n. 78/2009, il legislatore ha introdotto numerose limitazioni all’esercizio di tale azione, il cui ruolo è stato anche indebolito dall’elaborazione, nel grembo della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, del sistema del c.d. doppio binario. Questi due fattori continuano a influenzare l’opera dei giudici contabili, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016. Questo contributo esamina una recente sentenza in cui la sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti si pronuncia, direttamente, sulle condizioni di proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione contenute nel d.l. n. 78/2009, dichiarandole non più vigenti a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, e, indirettamente, sul sistema del c.d. doppio binario, evidenziandone le criticità in merito alla compatibilità costituzionale. Il presente lavoro si apre con l’analisi della sentenza in commento e una breve disamina delle tematiche in essa affrontate. Successivamente, l’attenzione si sposta sulla disciplina del danno all’immagine della pubblica amministrazione, dalla quale vengono estratti gli elementi necessari per la comprensione delle argomentazioni svolte del giudice erariale lombardo nella sentenza in commento. A seguire, questo contributo analizza il “dialogo” tra legislatore, Corte dei conti e Corte costituzionale sulle condizioni di proponibilità dell’azione di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione, che ha caratterizzato gli ultimi trent’anni. Infine, il presente scritto sottopone a esame quella parte della sentenza in cui il giudice erariale lombardo si pronuncia sul tema del danno all’immagine della pubblica amministrazione, evidenziando la portata innovativa delle statuizioni in essa contenute; anche di quelle, come la scelta di rendere contestabile il danno all’immagine nelle ipotesi di concorso di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con delitti “comuni”, che sono dirette a produrre i loro effetti nella giurisprudenza favorevole alla rinnovata attualità del c.d. lodo Bernardo. Questo contributo condivide le scelte interpretative compiute dal giudice erariale lombardo, conformi alla prevalente opinione della dottrina e di parte della giurisprudenza, e, pertanto, ritiene superate le condizioni di proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione contenute nel d.l. n. 78/2009 e non conforme alla Costituzione il sistema del c.d. doppio binario.File | Dimensione | Formato | |
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