La Corte di Cassazione riafferma come le società cc.dd. in house siano delle persone giuridiche di diritto privato, soggette alle regole dettate dal diritto societario, salve le deroghe espressamente previste dal legislatore. A corredo, precisa come la loro natura di “articolazione interna” all’amministrazione aggiudicatrice vada intesa ai limitati fini del riparto di giurisdizione sull’azione di responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016.

Nomina o revoca di amministratori e sindaci di società “in house”: giurisdizione del giudice ordinario

Fratto Rosi Grippaudo E
2017-01-01

Abstract

La Corte di Cassazione riafferma come le società cc.dd. in house siano delle persone giuridiche di diritto privato, soggette alle regole dettate dal diritto societario, salve le deroghe espressamente previste dal legislatore. A corredo, precisa come la loro natura di “articolazione interna” all’amministrazione aggiudicatrice vada intesa ai limitati fini del riparto di giurisdizione sull’azione di responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016.
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