Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione in punto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale — sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 34, par. l, lett. e), della direttiva (UE) 2014/59 del 15 maggio 2014 e all’art. 47 CDFUE — dell’art. 72, comma 9, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u. bancario), che subordina la proposizione delle azioni civili nei confronti dei commissari straordinari delle banche alla previa autorizzazione della Banca d’Italia. Il TAR rimettente — dinanzi al quale sono stati impugnati, in successione, due distinti provvedimenti della Banca d’Italia, aventi il medesimo oggetto — non si è confrontato con la complessa tematica attinente alla distinzione tra l’atto meramente confermativo e l’atto di conferma in senso proprio, omettendo di spiegare perché, anche dopo la pronuncia di merito da esso emessa nei confronti del secondo provvedimento, dovrebbe continuare ad occuparsi del ricorso contro il primo provvedimento, il solo a contenere un autonomo motivo volto a denunciare l’illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere. Infatti, nell’ipotesi di esaurimento del proprio potere decisorio, il rimettente, non avendo più alcunché su cui pronunciare, non potrebbe sollevare ormai le questioni di legittimità costituzionale neppure d’ufficio (1).

Conferma in senso proprio e inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 9, t.u.b., che subordina l’esperibilità delle azioni civili contro gli organi dell’amministrazione straordinaria delle banche alla previa autorizzazione della Banca d’Italia

Francesco Dimichina
Primo
2022-01-01

Abstract

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione in punto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale — sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 34, par. l, lett. e), della direttiva (UE) 2014/59 del 15 maggio 2014 e all’art. 47 CDFUE — dell’art. 72, comma 9, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u. bancario), che subordina la proposizione delle azioni civili nei confronti dei commissari straordinari delle banche alla previa autorizzazione della Banca d’Italia. Il TAR rimettente — dinanzi al quale sono stati impugnati, in successione, due distinti provvedimenti della Banca d’Italia, aventi il medesimo oggetto — non si è confrontato con la complessa tematica attinente alla distinzione tra l’atto meramente confermativo e l’atto di conferma in senso proprio, omettendo di spiegare perché, anche dopo la pronuncia di merito da esso emessa nei confronti del secondo provvedimento, dovrebbe continuare ad occuparsi del ricorso contro il primo provvedimento, il solo a contenere un autonomo motivo volto a denunciare l’illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere. Infatti, nell’ipotesi di esaurimento del proprio potere decisorio, il rimettente, non avendo più alcunché su cui pronunciare, non potrebbe sollevare ormai le questioni di legittimità costituzionale neppure d’ufficio (1).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1209589
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