Se i primi commenti anticipano gli sviluppi futuri, la dottrina tornerà a dividersi sull’indicazione della dignità umana « nella sua dimensione oggettiva » quale ratio sottesa al contrasto delle leggi straniere che regolano la surrogazione di maternità con l’ordine pubblico costituzionale (1), nella recente giurisprudenza di legittimità. Interpellate, per la seconda volta in poco più di tre anni, in merito alla trascrizione del titolo dello stato filiale dei nati da maternità surrogata formato all’estero, le Sezioni Unite hanno ribadito che la garanzia del diritto del figlio alla costituzione dello stato nei confronti del genitore committente è soddisfatta, in assenza di un legame di discendenza genetica, dall’istituto dell’adozione in casi particolari, in ragione del rango di ordine pubblico costituzionale del divieto di surrogazione di maternità e della conseguente esigenza di stabilire un ragionevole equilibrio tra il rifiuto di assecondare una pratica riprovata dall’ordinamento e il concreto apprezzamento del miglior interesse dei nati da madri surrogate. La Corte non si è limitata però a consolidare l’orientamento già espresso, dipoi timidamente avallato dalla Consulta. Nel solco di un successivo intervento della Corte costituzionale (4), le Sezioni Unite aggiun- gono un tassello importante all’attuazione del principio dello stato unico filiale nei confronti delle bambine e dei bambini adottati nei modi degli artt. 44 ss. l. 4.5.1983, n. 184 e, soprattutto, propongono un’interpretazione del diritto privato internazionale che supera la declinazione pan-penalista della clausola generale dell’ordine pubblico, per cogliere i profili di oggettivo contrasto della surrogazione di maternità con i diritti inviolabili delle madri e dei bambini. In questo, sez. un. 38162/2022 è veramente una « decisione di sistema », la cui portata trascende il thema decidendum. Le pagine che seguono cercano, per un verso, di isolare alcuni aspetti metodologici e sostanziali cruciali (§§ 2-3), per altro verso, propongono una soluzione al possibile vuoto di tutela dei nati da madri surrogate, messo in luce dalle stesse Sezioni Unite (§ 4).

LA DIGNITÀ UMANA, LEGAL IRRITANT DEL XXI SECOLO. NOTE MINIME SULLA (IN) DISPONIBILITÀ DEI DIRITTI INVIOLABILI DOPO S.U. 38162/2022

Valentina Calderai
2023-01-01

Abstract

Se i primi commenti anticipano gli sviluppi futuri, la dottrina tornerà a dividersi sull’indicazione della dignità umana « nella sua dimensione oggettiva » quale ratio sottesa al contrasto delle leggi straniere che regolano la surrogazione di maternità con l’ordine pubblico costituzionale (1), nella recente giurisprudenza di legittimità. Interpellate, per la seconda volta in poco più di tre anni, in merito alla trascrizione del titolo dello stato filiale dei nati da maternità surrogata formato all’estero, le Sezioni Unite hanno ribadito che la garanzia del diritto del figlio alla costituzione dello stato nei confronti del genitore committente è soddisfatta, in assenza di un legame di discendenza genetica, dall’istituto dell’adozione in casi particolari, in ragione del rango di ordine pubblico costituzionale del divieto di surrogazione di maternità e della conseguente esigenza di stabilire un ragionevole equilibrio tra il rifiuto di assecondare una pratica riprovata dall’ordinamento e il concreto apprezzamento del miglior interesse dei nati da madri surrogate. La Corte non si è limitata però a consolidare l’orientamento già espresso, dipoi timidamente avallato dalla Consulta. Nel solco di un successivo intervento della Corte costituzionale (4), le Sezioni Unite aggiun- gono un tassello importante all’attuazione del principio dello stato unico filiale nei confronti delle bambine e dei bambini adottati nei modi degli artt. 44 ss. l. 4.5.1983, n. 184 e, soprattutto, propongono un’interpretazione del diritto privato internazionale che supera la declinazione pan-penalista della clausola generale dell’ordine pubblico, per cogliere i profili di oggettivo contrasto della surrogazione di maternità con i diritti inviolabili delle madri e dei bambini. In questo, sez. un. 38162/2022 è veramente una « decisione di sistema », la cui portata trascende il thema decidendum. Le pagine che seguono cercano, per un verso, di isolare alcuni aspetti metodologici e sostanziali cruciali (§§ 2-3), per altro verso, propongono una soluzione al possibile vuoto di tutela dei nati da madri surrogate, messo in luce dalle stesse Sezioni Unite (§ 4).
2023
Calderai, Valentina
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