L’art. 6 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 prevede la riduzione alla meta` dell’aliquota ires per alcuni enti (elencati nella norma) cui il legislatore riconosce, in generale, un ruolo di pubblica utilita`. L’art. 6 cit., al 1˚ comma, lett. a), menziona espressamente gli “enti ospedalieri”: tali enti, tuttavia, sono stati soppressi per effetto della riforma sanitaria attuata dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833. Nella prassi, pertanto, e` sorto il problema di individuare, nell’ambito delle nuove strutture create per l’erogazione del servizio sanitario pubblico, quali vadano considerate in continuita` giuridica con i soppressi “enti ospedalieri”. L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 15 del 2022, ha chiarito che la norma consente di riferire il beneficio della riduzione dell’aliquota ires agli enti di natura pubblica che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi “enti ospedalieri” nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del SSN. “Enti ospedalieri” ai fini dell’agevolazione di cui all’6 cit. sarebbero, dunque, solo gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero e alla cura degli infermi, ai sensi della l. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 2, e dopo la loro soppressione avvenuta con l. 23 dicembre 1978, n. 833 quelle strutture create per l’erogazione del servizio sanitario pubblico che si pongono in continuita` giuridica con i soppressi “enti ospedalieri”, cioe` le “aziende ospedaliere” e i “presidi ospedalieri” di natura pubblica, nonche´ gli “Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico” (IRCCS). Alla luce dell’evoluzione legislativa che ha interessato il servizio sanitario nazionale, tuttavia, l’art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 necessita di un’interpretazione storico-evolutiva: e` sufficiente ricordare, a questo proposito, che il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ha equiparato sotto il profilo sostanziale le aziende ospedaliere e gli Irccs alle aziende sanitarie locali e agli enti privati accreditati presso il SSN, in quanto tutti sono in grado di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria. L’interpretazione dell’art. 6 cit. fornita nell’ultima circolare (17 maggio 2022, n. 15/E) appare, allora, contraria all’art. 3 della Cost., in quanto suggerisce di trattare in modo diverso soggetti che presentano requisiti sostanzialmente identici (ente ospedaliero pubblico, da un lato, ASL ed ente privato accreditato, dall’altro)
Riflessioni critiche in tema di ambito di applicabilità dell'art. 6 D.P.R. 601/1973
giulia boletto
2023-01-01
Abstract
L’art. 6 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 prevede la riduzione alla meta` dell’aliquota ires per alcuni enti (elencati nella norma) cui il legislatore riconosce, in generale, un ruolo di pubblica utilita`. L’art. 6 cit., al 1˚ comma, lett. a), menziona espressamente gli “enti ospedalieri”: tali enti, tuttavia, sono stati soppressi per effetto della riforma sanitaria attuata dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833. Nella prassi, pertanto, e` sorto il problema di individuare, nell’ambito delle nuove strutture create per l’erogazione del servizio sanitario pubblico, quali vadano considerate in continuita` giuridica con i soppressi “enti ospedalieri”. L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 15 del 2022, ha chiarito che la norma consente di riferire il beneficio della riduzione dell’aliquota ires agli enti di natura pubblica che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi “enti ospedalieri” nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del SSN. “Enti ospedalieri” ai fini dell’agevolazione di cui all’6 cit. sarebbero, dunque, solo gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero e alla cura degli infermi, ai sensi della l. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 2, e dopo la loro soppressione avvenuta con l. 23 dicembre 1978, n. 833 quelle strutture create per l’erogazione del servizio sanitario pubblico che si pongono in continuita` giuridica con i soppressi “enti ospedalieri”, cioe` le “aziende ospedaliere” e i “presidi ospedalieri” di natura pubblica, nonche´ gli “Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico” (IRCCS). Alla luce dell’evoluzione legislativa che ha interessato il servizio sanitario nazionale, tuttavia, l’art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 necessita di un’interpretazione storico-evolutiva: e` sufficiente ricordare, a questo proposito, che il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ha equiparato sotto il profilo sostanziale le aziende ospedaliere e gli Irccs alle aziende sanitarie locali e agli enti privati accreditati presso il SSN, in quanto tutti sono in grado di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria. L’interpretazione dell’art. 6 cit. fornita nell’ultima circolare (17 maggio 2022, n. 15/E) appare, allora, contraria all’art. 3 della Cost., in quanto suggerisce di trattare in modo diverso soggetti che presentano requisiti sostanzialmente identici (ente ospedaliero pubblico, da un lato, ASL ed ente privato accreditato, dall’altro)I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.