Il rapporto tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile è profondamente mutato nel corso del tempo e tale mutazione ha significativamente influito sulla relazione tra gli agenti contabili e i giudizi di conto. La possibilità per le procure regionali della Corte dei conti di imputare il danno erariale a titolo di responsabilità contabile nell’ambito del giudizio di responsabilità ha reso evidente la diversità e la maggiore severità di tale regime di responsabilità rispetto a quello della responsabilità amministrativa nonché la sua attribuibilità anche all’infuori del giudizio di conto. L’articolo declina il rapporto tra le due forme di responsabilità per danno erariale in chiave di reciproca integrazione. In primo luogo, esamina il rapporto di servizio che lega l’agente contabile alla pubblica amministrazione, distinguendo gli obblighi di servizio di natura contabile da quelli che tale natura non hanno. In secondo luogo, elenca le differenze di natura sostanziale e processuale tra la responsabilità contabile e la responsabilità amministrativa, soffermandosi, in particolare, sulla diversa ripartizione dell’onere della prova dell’elemento psicologico e sull’utilizzabilità del potere riduttivo. In terzo luogo, esamina alcune forme di interazione tra le due responsabilità in esame e analizza taluni meccanismi di integrazione tra il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità. La tesi è che il tema del rapporto tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile ha una sua rilevanza scientifica prevalentemente all’interno al giudizio di responsabilità e sia intrinsecamente connesso alla natura dell’obbligo di servizio violato dall’agente pubblico. La possibilità per la procura erariale di attribuire la responsabilità contabile nella cornice del giudizio di responsabilità non rende superfluo il giudizio di conto, ma, al contrario, ne mette in risalto la diversa funzione di verifica della regolarità delle scritture contabili, recentemente potenziata dal legislatore attraverso la previsione della possibilità di definire tale giudizio mediante una sentenza che dichiari la mera irregolarità della gestione contabile.
Agenti contabili e giudizi di conto: riflessioni sul rapporto fra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile
Emanuele Fratto Rosi Grippaudo;
2023-01-01
Abstract
Il rapporto tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile è profondamente mutato nel corso del tempo e tale mutazione ha significativamente influito sulla relazione tra gli agenti contabili e i giudizi di conto. La possibilità per le procure regionali della Corte dei conti di imputare il danno erariale a titolo di responsabilità contabile nell’ambito del giudizio di responsabilità ha reso evidente la diversità e la maggiore severità di tale regime di responsabilità rispetto a quello della responsabilità amministrativa nonché la sua attribuibilità anche all’infuori del giudizio di conto. L’articolo declina il rapporto tra le due forme di responsabilità per danno erariale in chiave di reciproca integrazione. In primo luogo, esamina il rapporto di servizio che lega l’agente contabile alla pubblica amministrazione, distinguendo gli obblighi di servizio di natura contabile da quelli che tale natura non hanno. In secondo luogo, elenca le differenze di natura sostanziale e processuale tra la responsabilità contabile e la responsabilità amministrativa, soffermandosi, in particolare, sulla diversa ripartizione dell’onere della prova dell’elemento psicologico e sull’utilizzabilità del potere riduttivo. In terzo luogo, esamina alcune forme di interazione tra le due responsabilità in esame e analizza taluni meccanismi di integrazione tra il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità. La tesi è che il tema del rapporto tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile ha una sua rilevanza scientifica prevalentemente all’interno al giudizio di responsabilità e sia intrinsecamente connesso alla natura dell’obbligo di servizio violato dall’agente pubblico. La possibilità per la procura erariale di attribuire la responsabilità contabile nella cornice del giudizio di responsabilità non rende superfluo il giudizio di conto, ma, al contrario, ne mette in risalto la diversa funzione di verifica della regolarità delle scritture contabili, recentemente potenziata dal legislatore attraverso la previsione della possibilità di definire tale giudizio mediante una sentenza che dichiari la mera irregolarità della gestione contabile.File | Dimensione | Formato | |
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