Lo scritto prende in considerazione le intersezioni tra giustizia penale e giustizia riparativa, evidenziando le differenze tra i due paradigmi ed il loro rapporto di complementarietà. Due sono le direttrici attraverso cui il legislatore decreta l’ingresso strutturale della GR nel sistema penale. La prima è collocata nel titolo IV, «Disciplina organica della giustizia riparativa» (artt. 42-67), là dove si dà identità e forma alla restorative justice. La seconda, contenuta negli artt. 1-3 del Decreto, definisce attraverso quali canali normativi i programmi di GR si innestino nell’ordinamento e quali effetti giuridici ne derivino. Il Decreto prevede come raccordo tra il sistema penale e la giustizia riparativa una nuova disposizione, contenuta nell’art. 129-bis Cpp. Una tale previsione ha sollevato molte critiche, in quanto ha fatto pensare ad una sorta di possibile “imposizione” o, quanto meno, di “pressione” da parte dell’autorità giudiziaria per la partecipazione ai programmi riparativi. In realtà, si cerca di evidenziare come, una volta inserita la norma all’interno del sistema delineato dalla Riforma in materia di GR, una tale preoccupazione appaia, immediatamente, ridimensionata. In effetti, il ruolo della nuova disposizione altro non è che una ulteriore indicazione alle parti, per aderire ad un paradigma nuovo e ancora poco conosciuto. Per poter garantire una forma di uguale considerazione tra la vittima e il soggetto indicato come autore, il Decreto cerca sempre di trovare un punto di equilibrio tra la tutela delle garanzie del reo, prima tra tutte quella di presunzione di innocenza e di diritto di difesa e la protezione della vittima da una possibile vittimizzazione secondaria. A presidio di questa pari considerazione tra le due parti il Decreto mette in campo una serie di principi che costituiscono l’ossatura della GR e definiscono il confine con il sistema punitivo. Centrale in questa direzione è il momento in cui l’esito riparativo deve essere “accolto” all’interno del processo : è in questa fase che si evidenzia la necessità che il ruolo del mediatore e del giudice siano differenziati con nettezza, senza che l’uno possa invadere il campo dell’altro. Una volta delineati meccanismi e i rapporti tra i due paradigmi si passa ad una analisi più dettagliata delle singole disposizioni del titolo IV in cui prendono corpo i principi tracciati in precedenza.
Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della Riforma Cartabia
Emma Venafro
Primo
2023-01-01
Abstract
Lo scritto prende in considerazione le intersezioni tra giustizia penale e giustizia riparativa, evidenziando le differenze tra i due paradigmi ed il loro rapporto di complementarietà. Due sono le direttrici attraverso cui il legislatore decreta l’ingresso strutturale della GR nel sistema penale. La prima è collocata nel titolo IV, «Disciplina organica della giustizia riparativa» (artt. 42-67), là dove si dà identità e forma alla restorative justice. La seconda, contenuta negli artt. 1-3 del Decreto, definisce attraverso quali canali normativi i programmi di GR si innestino nell’ordinamento e quali effetti giuridici ne derivino. Il Decreto prevede come raccordo tra il sistema penale e la giustizia riparativa una nuova disposizione, contenuta nell’art. 129-bis Cpp. Una tale previsione ha sollevato molte critiche, in quanto ha fatto pensare ad una sorta di possibile “imposizione” o, quanto meno, di “pressione” da parte dell’autorità giudiziaria per la partecipazione ai programmi riparativi. In realtà, si cerca di evidenziare come, una volta inserita la norma all’interno del sistema delineato dalla Riforma in materia di GR, una tale preoccupazione appaia, immediatamente, ridimensionata. In effetti, il ruolo della nuova disposizione altro non è che una ulteriore indicazione alle parti, per aderire ad un paradigma nuovo e ancora poco conosciuto. Per poter garantire una forma di uguale considerazione tra la vittima e il soggetto indicato come autore, il Decreto cerca sempre di trovare un punto di equilibrio tra la tutela delle garanzie del reo, prima tra tutte quella di presunzione di innocenza e di diritto di difesa e la protezione della vittima da una possibile vittimizzazione secondaria. A presidio di questa pari considerazione tra le due parti il Decreto mette in campo una serie di principi che costituiscono l’ossatura della GR e definiscono il confine con il sistema punitivo. Centrale in questa direzione è il momento in cui l’esito riparativo deve essere “accolto” all’interno del processo : è in questa fase che si evidenzia la necessità che il ruolo del mediatore e del giudice siano differenziati con nettezza, senza che l’uno possa invadere il campo dell’altro. Una volta delineati meccanismi e i rapporti tra i due paradigmi si passa ad una analisi più dettagliata delle singole disposizioni del titolo IV in cui prendono corpo i principi tracciati in precedenza.| File | Dimensione | Formato | |
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