Il contributo ha ad oggetto l'analisi ed il commento dell'art. 51-bis del nuovo Codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79), che prevede che il venditore di pacchetti o servizi turistici sia chiamato a rispondere quale organizzatore, qualora ometta di trasmettere al viaggiatore, ai sensi dell’art. 34, il modulo di cui all’allegato A, parte II o parte III, c. tur., e di comunicare allo stesso le informazioni relative all’organizzatore del viaggio e al proprio ruolo di venditore. Il contributo prende in esame il regime di responsabilità del venditore in caso di omessa informazione della propria qualità al viaggiatore e offre, inoltre, un approfondimento in merito alla questione relativa al rapporto tra responsabilità dell’organizzatore e responsabilità del venditore, al fine di valutare se sussista tra i due professionisti un vincolo di solidarietà passiva.
Commento all’art 51-bis “Obbligo del venditore di indicare la propria qualità” del nuovo Codice del Turismo
Anna Montesano
2023-01-01
Abstract
Il contributo ha ad oggetto l'analisi ed il commento dell'art. 51-bis del nuovo Codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79), che prevede che il venditore di pacchetti o servizi turistici sia chiamato a rispondere quale organizzatore, qualora ometta di trasmettere al viaggiatore, ai sensi dell’art. 34, il modulo di cui all’allegato A, parte II o parte III, c. tur., e di comunicare allo stesso le informazioni relative all’organizzatore del viaggio e al proprio ruolo di venditore. Il contributo prende in esame il regime di responsabilità del venditore in caso di omessa informazione della propria qualità al viaggiatore e offre, inoltre, un approfondimento in merito alla questione relativa al rapporto tra responsabilità dell’organizzatore e responsabilità del venditore, al fine di valutare se sussista tra i due professionisti un vincolo di solidarietà passiva.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.