Ammessa la possibilità, per le società di capitali, di conferire la carica di amministratore ad una persona giuridica, immediatamente si palesa la difficoltà di riferire ad essa tutte quelle posizioni soggettive (attive e passive) che derivano dall’affidamento della funzione gestoria, di regola attribuita a persone fisiche. Emerge dunque l’esigenza di individuare quali siano i soggetti in concreto demandati a dare esecuzione all’incarico gestorio. Una prima possibilità è quella di ritenere che la funzione amministrativa, formalmente attribuita alla persona giuridica, sia di fatto espletata dagli amministratori di quest’ultima. Alternativamente, la società amministratrice può – o, secondo quanto previsto da alcuni ordinamenti stranieri, deve – procedere alla designazione di un rappresentante permanente, il quale viene assimilato ad un amministratore persona fisica (direttamente nominato) e così sottoposto alle medesime condizioni, obblighi e responsabilità (civili e penali) che su di lui sarebbero gravati se fosse stato amministratore in suo proprio nome, pur sempre rimanendo con lui solidalmente responsabile la società (persona giuridica amministratrice) che lo ha nominato. La figura del rappresentante permanente si rinviene anzitutto nelle esperienze di plurimi ordinamenti stranieri. In primis, essa è prevista nel Code de Commerce francese all’art. L. 225-20, cui la pronuncia in epigrafe dà applicazione; ma simili disposizioni si ritrovano anche negli ordinamenti portoghese, greco, spagnolo, inglese e belga. Quanto all’ordinamento italiano, l’opportunità di designare un rappresentante permanente persona fisica è stata proposta e condivisa da alcuni autorevoli orientamenti notarili (in particolare dalla massima n. 100 del Consiglio Notarile di Milano e dalla massima n. 17 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), nonché da talune pronunce della giurisprudenza di merito. Il formante legislativo, invece, è tradizionalmente rimasto silente sia con riferimento all’ammissibilità di nominare come amministratore di società di capitali una persona giuridica sia in merito all’eventuale facoltà o obbligo di designazione di un rappresentate specificamente deputato all’esercizio della funzione gestoria. In epoca assai recente, però, con l’introduzione ad opera del decreto ministeriale del 14 aprile 2021 del nuovo codice carica “DLR” (“designato come rappresentante della società amministratrice”), il legislatore, pur con un intervento che inerisce esclusivamente al profilo pubblicitario della nomina di detto rappresentante, ne ha confermato, se non l’obbligatorietà, certamente quantomeno l’ammissibilità. Nel caso in cui la carica di amministratore sia affidata ad un ente diverso dalla persona fisica, la scelta di designare un rappresentante permanente – in luogo di procedere all’individuazione per relationem dei soggetti deputati a svolgere concretamente il ruolo di gestori della società amministrata negli amministratori della società amministratrice – consta di due rilevanti corollari. Anzitutto, essa consente di affiancare alla garanzia fornita dal patrimonio della società amministratrice la possibilità di agire direttamente in responsabilità anche nei confronti del soggetto designato, imputandogli le conseguenze pregiudizievoli dei fatti di mala gestio da lui posti in essere in rappresentanza della società amministratrice. In secondo luogo, la puntuale individuazione della persona fisica cui affidare l’incarico di rappresentante permanente, attribuendo essa una qualifica distinta ed indipendente da quelle di amministratore e legale rappresentante della società amministratrice, comporta una cristallizzazione nella determinazione del soggetto che ricopre tale ufficio, a nulla rilevando eventuali mutamenti nella compagine gestoria di quest’ultima.
La responsabilità del rappresentante permanente designato dalla persona giuridica amministratore nella giurisprudenza francese: spunti di diritto comparato
Chiara Alessio
2021-01-01
Abstract
Ammessa la possibilità, per le società di capitali, di conferire la carica di amministratore ad una persona giuridica, immediatamente si palesa la difficoltà di riferire ad essa tutte quelle posizioni soggettive (attive e passive) che derivano dall’affidamento della funzione gestoria, di regola attribuita a persone fisiche. Emerge dunque l’esigenza di individuare quali siano i soggetti in concreto demandati a dare esecuzione all’incarico gestorio. Una prima possibilità è quella di ritenere che la funzione amministrativa, formalmente attribuita alla persona giuridica, sia di fatto espletata dagli amministratori di quest’ultima. Alternativamente, la società amministratrice può – o, secondo quanto previsto da alcuni ordinamenti stranieri, deve – procedere alla designazione di un rappresentante permanente, il quale viene assimilato ad un amministratore persona fisica (direttamente nominato) e così sottoposto alle medesime condizioni, obblighi e responsabilità (civili e penali) che su di lui sarebbero gravati se fosse stato amministratore in suo proprio nome, pur sempre rimanendo con lui solidalmente responsabile la società (persona giuridica amministratrice) che lo ha nominato. La figura del rappresentante permanente si rinviene anzitutto nelle esperienze di plurimi ordinamenti stranieri. In primis, essa è prevista nel Code de Commerce francese all’art. L. 225-20, cui la pronuncia in epigrafe dà applicazione; ma simili disposizioni si ritrovano anche negli ordinamenti portoghese, greco, spagnolo, inglese e belga. Quanto all’ordinamento italiano, l’opportunità di designare un rappresentante permanente persona fisica è stata proposta e condivisa da alcuni autorevoli orientamenti notarili (in particolare dalla massima n. 100 del Consiglio Notarile di Milano e dalla massima n. 17 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), nonché da talune pronunce della giurisprudenza di merito. Il formante legislativo, invece, è tradizionalmente rimasto silente sia con riferimento all’ammissibilità di nominare come amministratore di società di capitali una persona giuridica sia in merito all’eventuale facoltà o obbligo di designazione di un rappresentate specificamente deputato all’esercizio della funzione gestoria. In epoca assai recente, però, con l’introduzione ad opera del decreto ministeriale del 14 aprile 2021 del nuovo codice carica “DLR” (“designato come rappresentante della società amministratrice”), il legislatore, pur con un intervento che inerisce esclusivamente al profilo pubblicitario della nomina di detto rappresentante, ne ha confermato, se non l’obbligatorietà, certamente quantomeno l’ammissibilità. Nel caso in cui la carica di amministratore sia affidata ad un ente diverso dalla persona fisica, la scelta di designare un rappresentante permanente – in luogo di procedere all’individuazione per relationem dei soggetti deputati a svolgere concretamente il ruolo di gestori della società amministrata negli amministratori della società amministratrice – consta di due rilevanti corollari. Anzitutto, essa consente di affiancare alla garanzia fornita dal patrimonio della società amministratrice la possibilità di agire direttamente in responsabilità anche nei confronti del soggetto designato, imputandogli le conseguenze pregiudizievoli dei fatti di mala gestio da lui posti in essere in rappresentanza della società amministratrice. In secondo luogo, la puntuale individuazione della persona fisica cui affidare l’incarico di rappresentante permanente, attribuendo essa una qualifica distinta ed indipendente da quelle di amministratore e legale rappresentante della società amministratrice, comporta una cristallizzazione nella determinazione del soggetto che ricopre tale ufficio, a nulla rilevando eventuali mutamenti nella compagine gestoria di quest’ultima.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.