Dopo più di dieci anni di sostanziale inerzia da quando, la “Legge europea del 2013”, con il dichiarato intento di evitare l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, ha istituito la figura della “guida turistica nazionale”, gli obblighi assunti dall’Italia per l’ottenimento dei finanziamenti europei del programma Next Generation EU hanno rappre-sentato la spinta decisiva perché il legislatore statale colmasse con la legge n. 190/2023 il “vuoto normativo” apertosi nella disciplina della professione di guida turistica per effetto delle complesse e contraddittorie vicende normati-ve e giudiziarie che l’hanno riguardata. Il fatto che si abbia finalmente una legge statale dedicata alla disciplina della professione di guida turistica rap-presenta di per sé un enorme passo avanti rispetto alla situazione precedente e dovrebbe indurre a vedere comunque il “bicchiere mezzo pieno”. Tuttavia, per diversi aspetti “il bicchiere deve ancora essere riempito” per poter esprimere una valutazione compiuta sulle prospettive dell’assetto della pro-fessione previsto dalla nuova disciplina, che ha comunque segnato il defini-tivo abbandono da parte dell’ordinamento italiano della visione della guida turistica come figura professionale “necessariamente specializzata”. Il legisla-tore ha infatti scelto di rinviare le scelte relative a diversi dei punti più delicati e potenzialmente più controversi della disciplina delle guide turistiche, ricor-rendo al meccanismo del rinvio a molteplici decreti ministeriali attuativi. Il fatto che a questi decreti siano stati rimessi aspetti essenziali per poter rende-re effettivamente operativa la disciplina legislativa – dalla compiuta regola-mentazione dell’esame di abilitazione (art. 4), all’istituzione dell’”elenco na-zionale” (art. 5), sino alla definizione degli “ambiti” e delle modalità di acqui-sizione delle “specializzazioni, tematiche e territoriali” acquisibili dalle “guide nazionali”(art. 7) e alla definizione delle modalità di esercizio delle funzioni di controllo (art. 12) – ed altri che toccano “nervi scoperti” – come quelli relati-vi all’individuazione ed all’accertamento delle «condizioni alle quali (...) possa essere considerata temporanea e occasionale» la prestazione in regime di li-bera circolazione delle “guide europee” (art. 6) – finisce comunque per ritar-dare ulteriormente sino all’emanazione degli stessi decreti la situazione attuale e l’auspicata ripartenza del settore in un quadro di ritrovata stabilità.

La legge 190/2023 e la nuova disciplina della professione di guida turistica (orami definitivamente solo) nazionale - I parte

Luca Righi
2024-01-01

Abstract

Dopo più di dieci anni di sostanziale inerzia da quando, la “Legge europea del 2013”, con il dichiarato intento di evitare l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, ha istituito la figura della “guida turistica nazionale”, gli obblighi assunti dall’Italia per l’ottenimento dei finanziamenti europei del programma Next Generation EU hanno rappre-sentato la spinta decisiva perché il legislatore statale colmasse con la legge n. 190/2023 il “vuoto normativo” apertosi nella disciplina della professione di guida turistica per effetto delle complesse e contraddittorie vicende normati-ve e giudiziarie che l’hanno riguardata. Il fatto che si abbia finalmente una legge statale dedicata alla disciplina della professione di guida turistica rap-presenta di per sé un enorme passo avanti rispetto alla situazione precedente e dovrebbe indurre a vedere comunque il “bicchiere mezzo pieno”. Tuttavia, per diversi aspetti “il bicchiere deve ancora essere riempito” per poter esprimere una valutazione compiuta sulle prospettive dell’assetto della pro-fessione previsto dalla nuova disciplina, che ha comunque segnato il defini-tivo abbandono da parte dell’ordinamento italiano della visione della guida turistica come figura professionale “necessariamente specializzata”. Il legisla-tore ha infatti scelto di rinviare le scelte relative a diversi dei punti più delicati e potenzialmente più controversi della disciplina delle guide turistiche, ricor-rendo al meccanismo del rinvio a molteplici decreti ministeriali attuativi. Il fatto che a questi decreti siano stati rimessi aspetti essenziali per poter rende-re effettivamente operativa la disciplina legislativa – dalla compiuta regola-mentazione dell’esame di abilitazione (art. 4), all’istituzione dell’”elenco na-zionale” (art. 5), sino alla definizione degli “ambiti” e delle modalità di acqui-sizione delle “specializzazioni, tematiche e territoriali” acquisibili dalle “guide nazionali”(art. 7) e alla definizione delle modalità di esercizio delle funzioni di controllo (art. 12) – ed altri che toccano “nervi scoperti” – come quelli relati-vi all’individuazione ed all’accertamento delle «condizioni alle quali (...) possa essere considerata temporanea e occasionale» la prestazione in regime di li-bera circolazione delle “guide europee” (art. 6) – finisce comunque per ritar-dare ulteriormente sino all’emanazione degli stessi decreti la situazione attuale e l’auspicata ripartenza del settore in un quadro di ritrovata stabilità.
2024
Righi, Luca
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