Agli ormai tradizionali “quattro poli” a cui guarda(va) l’art. 9 Cost. (cultura, ricerca scientifica e tecnica, paesaggio, patrimonio storico e artistico) la recente novella costituzionale ne ha aggiunto un “quinto”, tramite la declinazione triplice della tutela dell’ambiente nella sua accezione più “sistemica” (ambiente, ecosistema e biodiversità); si è inteso dar così seguito agli orientamenti sviluppatisi attraverso una ricca giurisprudenza costituzionale. La recente riforma costituzionale operata dalla l.cost. n. 1/2022 da un lato “raccoglie i frutti” di una simile evoluzione ermeneutica, ma al contempo opera in due nuove direzioni. Anzitutto segna un punto di svolta nella dogmatica costituzionale poiché se l’economia «rimane una sfera sociale rimessa all’evoluzione dei rapporti sociali, come è d’altronde sempre stato», allo stesso tempo «l’ambiente accede ad una sfera privilegiata, una sorta di riserva costituzionale, che lo mette al riparto dalla sfera della discrezionalità legislativa, da quella lotta per l’esistenza in cui un interesse o un principio deve confrontarsi con altri interessi o principi per trovare concreta espressione» ; in secondo luogo realizza un cambiamento nella forma di Stato, permettendo di ragionare di “Stato per l’ambiente” o “Stato ambientale”, dal momento che «fa assurgere l’ambiente a presupposto esistenziale dello stesso ordinamento, rinnovando innovativamente quella tradizione pubblicistica che nel territorio vede uno dei fattori costitutivi dello Stato»

Principio culturalista, “blocco culturale” e future generazioni

Gianluca Famiglietti
2023-01-01

Abstract

Agli ormai tradizionali “quattro poli” a cui guarda(va) l’art. 9 Cost. (cultura, ricerca scientifica e tecnica, paesaggio, patrimonio storico e artistico) la recente novella costituzionale ne ha aggiunto un “quinto”, tramite la declinazione triplice della tutela dell’ambiente nella sua accezione più “sistemica” (ambiente, ecosistema e biodiversità); si è inteso dar così seguito agli orientamenti sviluppatisi attraverso una ricca giurisprudenza costituzionale. La recente riforma costituzionale operata dalla l.cost. n. 1/2022 da un lato “raccoglie i frutti” di una simile evoluzione ermeneutica, ma al contempo opera in due nuove direzioni. Anzitutto segna un punto di svolta nella dogmatica costituzionale poiché se l’economia «rimane una sfera sociale rimessa all’evoluzione dei rapporti sociali, come è d’altronde sempre stato», allo stesso tempo «l’ambiente accede ad una sfera privilegiata, una sorta di riserva costituzionale, che lo mette al riparto dalla sfera della discrezionalità legislativa, da quella lotta per l’esistenza in cui un interesse o un principio deve confrontarsi con altri interessi o principi per trovare concreta espressione» ; in secondo luogo realizza un cambiamento nella forma di Stato, permettendo di ragionare di “Stato per l’ambiente” o “Stato ambientale”, dal momento che «fa assurgere l’ambiente a presupposto esistenziale dello stesso ordinamento, rinnovando innovativamente quella tradizione pubblicistica che nel territorio vede uno dei fattori costitutivi dello Stato»
2023
Famiglietti, Gianluca
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1240687
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