La disciplina statale volta a proteggere l’ambiente e il paesaggio funge da limite alla disciplina che Regioni (e Province autonome) dettano in altre materie di loro competenza (Corte cost. n. 66/2018); richiede perciò una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un’attività pianificatoria estesa sull’intero territorio nazionale affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. È in questa prospettiva che l’art. 135 del Codice pone un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento agli immobili e alle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 (le c.d. “bellezze naturali”), alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell’art. 142 (le c.d. “zone Galasso”, come territori costieri, fiumi, torrenti, parchi ) e, infine, agli ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 143, lett. d)).
Stessi omessi richiami ma destini diversi per i “piani casa” pugliese e toscano
Gianluca Famiglietti
2023-01-01
Abstract
La disciplina statale volta a proteggere l’ambiente e il paesaggio funge da limite alla disciplina che Regioni (e Province autonome) dettano in altre materie di loro competenza (Corte cost. n. 66/2018); richiede perciò una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un’attività pianificatoria estesa sull’intero territorio nazionale affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. È in questa prospettiva che l’art. 135 del Codice pone un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento agli immobili e alle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 (le c.d. “bellezze naturali”), alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell’art. 142 (le c.d. “zone Galasso”, come territori costieri, fiumi, torrenti, parchi ) e, infine, agli ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 143, lett. d)).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


