Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla liceità di una donazione con condizione sospensiva di premorienza del donante, laddove il decesso di quest’ultimo sia altamente probabile. Segnatamente, la Corte differenzia tale donazione dalla donazione mortis causa, considerando il ruolo svolto dell’evento morte, l’esistenza di un vincolo giuridico produttivo di effetti prodromici e l’irrevocabilità dell’attribuzione patrimoniale. Inoltre, la Corte ritiene che l’elevata probabilità di premorienza del donante non sia idonea a escludere che il donatario possa decedere prima che la stessa si verifichi, facendo tornare il bene nella titolarità del donante.
Donante morituro e condizione sospensiva di premorienza: atto mortis causa o donazione con effetti post mortem?
Ugo Sebastianelli
2024-01-01
Abstract
Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla liceità di una donazione con condizione sospensiva di premorienza del donante, laddove il decesso di quest’ultimo sia altamente probabile. Segnatamente, la Corte differenzia tale donazione dalla donazione mortis causa, considerando il ruolo svolto dell’evento morte, l’esistenza di un vincolo giuridico produttivo di effetti prodromici e l’irrevocabilità dell’attribuzione patrimoniale. Inoltre, la Corte ritiene che l’elevata probabilità di premorienza del donante non sia idonea a escludere che il donatario possa decedere prima che la stessa si verifichi, facendo tornare il bene nella titolarità del donante.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.