Con una sentenza a lungo attesa, le Sezioni unite hanno confermato l’applicabilità della fattispecie di peculato ai gestori (o esercenti) delle slot-machine che si impossessino delle somme versate dagli scommettitori. Una volta giocato, infatti, quel denaro passerebbe direttamente nella titolarità dello Stato, e la sua gestione rappresenterebbe dunque un “pubblico servizio” anche ai fini del diritto penale. La decisione si inserisce nel rassicurante solco tracciato dalla giurisprudenza domi- nante, e rivela una volta di più un’inclinazione ad estendere oltremodo l’ambito applicativo dei delitti contro la pubblica amministrazione, sulla scorta di indici di pubblicità dal labile statuto. Un approccio casistico e dall’incerta coerenza teleologica, riflesso della normatività “debole” degli artt. 357, comma 2, e 358 c.p. In presenza di parametri così laschi, diventa urgente tentare interpretazioni maggiormente “tassativizzanti”, in grado di riconnettere queste norme anche alle rationes proprie del campo di disciplina in cui si inseriscono.

Le Sezioni Unite e il peculato del gestore di "slot-machine"

AMORE N
2021-01-01

Abstract

Con una sentenza a lungo attesa, le Sezioni unite hanno confermato l’applicabilità della fattispecie di peculato ai gestori (o esercenti) delle slot-machine che si impossessino delle somme versate dagli scommettitori. Una volta giocato, infatti, quel denaro passerebbe direttamente nella titolarità dello Stato, e la sua gestione rappresenterebbe dunque un “pubblico servizio” anche ai fini del diritto penale. La decisione si inserisce nel rassicurante solco tracciato dalla giurisprudenza domi- nante, e rivela una volta di più un’inclinazione ad estendere oltremodo l’ambito applicativo dei delitti contro la pubblica amministrazione, sulla scorta di indici di pubblicità dal labile statuto. Un approccio casistico e dall’incerta coerenza teleologica, riflesso della normatività “debole” degli artt. 357, comma 2, e 358 c.p. In presenza di parametri così laschi, diventa urgente tentare interpretazioni maggiormente “tassativizzanti”, in grado di riconnettere queste norme anche alle rationes proprie del campo di disciplina in cui si inseriscono.
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