The Supreme Court addresses once again the subject of derivatives, reaffirming that failure to disclose mark-to-market, foreseeable scenarios and implicit costs results in the contract being null and void. Besides the interpretative problems left unresolved (the invalidity arises from vagueness of object? or lack of consideration?), the Court seems to overlook that, unless the law provides otherwise, lack of transparency between investor and financial intermediary results in the liability of the latter.

La Suprema Corte torna sulla materia dei derivati, ribadendo che la mancata indicazione del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti implica la nullità del contratto. È una tesi, questa, che, oltre a presentare profili di incertezza (nullità per indeterminabilità dell’oggetto? nullità per difetto di causa?), trascura di considerare che la mancanza di trasparenza nel rapporto fra investitore e intermediario finanziario, in assenza di una diversa prescrizione normativa, comporta una responsabilità risarcitoria del secondo.

Contratti derivati: errare humanum est perseverare diabolicum

Bartalena Andrea
2023-01-01

Abstract

The Supreme Court addresses once again the subject of derivatives, reaffirming that failure to disclose mark-to-market, foreseeable scenarios and implicit costs results in the contract being null and void. Besides the interpretative problems left unresolved (the invalidity arises from vagueness of object? or lack of consideration?), the Court seems to overlook that, unless the law provides otherwise, lack of transparency between investor and financial intermediary results in the liability of the latter.
2023
La Suprema Corte torna sulla materia dei derivati, ribadendo che la mancata indicazione del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti implica la nullità del contratto. È una tesi, questa, che, oltre a presentare profili di incertezza (nullità per indeterminabilità dell’oggetto? nullità per difetto di causa?), trascura di considerare che la mancanza di trasparenza nel rapporto fra investitore e intermediario finanziario, in assenza di una diversa prescrizione normativa, comporta una responsabilità risarcitoria del secondo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1247347
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