Il contributo mette in luce gli aspetti essenziali della sentenza con cui il Tribunale costituzionale tedesco ha stabilito l’illegittimità di due norme del codice civile (§ 1600 I e III S. 1 BGB) relative alla disciplina dell’azione di annullamento della paternità promossa dal padre biologico, onde rimuovere la filiazione in precedenza instauratasi tra il figlio e il padre legale, in quanto, per la loro severità, ritenute lesive di quel diritto fondamentale alla cura e all’educazione dei figli, e dunque all’assunzione della responsabilità genitoriale, che l’art. 6 II S. 1 GG garantisce anche ai genitori naturali. In particolare, si mette in luce come il BVerfG, rivedendo l’orientamento tenuto in passato, arrivi ora a mettere in discussione il radicato dogma secondo cui ogni persona dovrebbe avere due genitori soltanto: dogma che appunto – viene sottolineato adesso – non deve più considerarsi costituzionalmente imposto, sebbene pure il suo abbandono, da parte del legislatore, non possa del pari reputarsi costituzionalmente necessario.

Il Tribunale costituzionale tedesco e il terzo genitore: a proposito di una recente sentenza in tema di impugnazione della paternità

Federico Azzarri
2024-01-01

Abstract

Il contributo mette in luce gli aspetti essenziali della sentenza con cui il Tribunale costituzionale tedesco ha stabilito l’illegittimità di due norme del codice civile (§ 1600 I e III S. 1 BGB) relative alla disciplina dell’azione di annullamento della paternità promossa dal padre biologico, onde rimuovere la filiazione in precedenza instauratasi tra il figlio e il padre legale, in quanto, per la loro severità, ritenute lesive di quel diritto fondamentale alla cura e all’educazione dei figli, e dunque all’assunzione della responsabilità genitoriale, che l’art. 6 II S. 1 GG garantisce anche ai genitori naturali. In particolare, si mette in luce come il BVerfG, rivedendo l’orientamento tenuto in passato, arrivi ora a mettere in discussione il radicato dogma secondo cui ogni persona dovrebbe avere due genitori soltanto: dogma che appunto – viene sottolineato adesso – non deve più considerarsi costituzionalmente imposto, sebbene pure il suo abbandono, da parte del legislatore, non possa del pari reputarsi costituzionalmente necessario.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1255433
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