Il contributo prende spunto dall'art. 27 della Legge 9 ottobre 2023, n. 136, che, con riferimento ai contratti di credito al consumo sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, ribadisce che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies t.u.b. vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma fa salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Il contributo si chiede se tale rinvio influenzi la risposta ai seguenti interrogativi: a) se dopo la novella sia da escludere la ripetibilità dei costi upfront per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto; b) se sia da escludere la ripetibilità dei soli costi di intermediazione per tutti i contratti, siano essi stati stipulati prima o dopo la legge di conversione del decreto; c) se sia da escludere la legittimazione passiva del finanziatore rispetto ai costi di intermediazione per tutti i contratti, siano essi stati stipulati prima o dopo la legge di conversione del decreto; d) quale sia la giustificazione dell'azione del finanziatore verso l'intermediario del credito per il recupero della quota dei costi di intermediazione restituiti al cliente, per tutti i contratti; e) quale sia il criterio di calcolo da prediligere. La conclusione cui si perviene è che il rinvio all'indebito oggettivo e all'arricchimento senza causa introdotto dall'art. 27 della legge 9 ottobre 2023, no. 136 possa svolgere un ruolo solo nella risposta alla questione sub d).

Anticipata estinzione dei contratti di credito al consumo e restituzione dei costi accessori. il ruolo dell'indebito e dell'ingiustificato arricchimento

Elena Bargelli
2024-01-01

Abstract

Il contributo prende spunto dall'art. 27 della Legge 9 ottobre 2023, n. 136, che, con riferimento ai contratti di credito al consumo sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, ribadisce che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies t.u.b. vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma fa salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Il contributo si chiede se tale rinvio influenzi la risposta ai seguenti interrogativi: a) se dopo la novella sia da escludere la ripetibilità dei costi upfront per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto; b) se sia da escludere la ripetibilità dei soli costi di intermediazione per tutti i contratti, siano essi stati stipulati prima o dopo la legge di conversione del decreto; c) se sia da escludere la legittimazione passiva del finanziatore rispetto ai costi di intermediazione per tutti i contratti, siano essi stati stipulati prima o dopo la legge di conversione del decreto; d) quale sia la giustificazione dell'azione del finanziatore verso l'intermediario del credito per il recupero della quota dei costi di intermediazione restituiti al cliente, per tutti i contratti; e) quale sia il criterio di calcolo da prediligere. La conclusione cui si perviene è che il rinvio all'indebito oggettivo e all'arricchimento senza causa introdotto dall'art. 27 della legge 9 ottobre 2023, no. 136 possa svolgere un ruolo solo nella risposta alla questione sub d).
2024
Bargelli, Elena
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1260467
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