L’autore affronta il tema della qualificazione giuridica della nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Partendo dagli studi di L. Mengoni precisa la sottile differenza fra il concetto di norma generale e di clausola generale, individuando, rispetto a quest’ultimo, i referenti normativi fondamentali: i modelli di comportamento sociale ed i principi fondamentali. L’Autore sottolinea l’importanza del parametro interpretativo dei principi fondamentali, intesi come valori costituzionali fondativi della comunità , perché ciò permette di scongiurare una “revival” del positivismo giuridico, inteso come mito dell’oggettività e avalutatività del diritto. Successivamente l’Autore individua i referenti costituzionali della nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento (artt. 2, 4, 41 Cost.) e segnala l’elasticità del necessario bilanciamento fra valori costituzionali in contrasto rispetto alle fattispecie concrete. Infine, l’Autore sceglie di qualificare la nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento come norma generale, dimostrando che in tal modo è possibile stabilire non solo il “come” dell’esercizio del potere di licenziare ma anche i limiti a tale potere.
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento fra clausole generali, norme generali e principi fondamentali
ALBI, PASQUALINO
2008-01-01
Abstract
L’autore affronta il tema della qualificazione giuridica della nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Partendo dagli studi di L. Mengoni precisa la sottile differenza fra il concetto di norma generale e di clausola generale, individuando, rispetto a quest’ultimo, i referenti normativi fondamentali: i modelli di comportamento sociale ed i principi fondamentali. L’Autore sottolinea l’importanza del parametro interpretativo dei principi fondamentali, intesi come valori costituzionali fondativi della comunità , perché ciò permette di scongiurare una “revival” del positivismo giuridico, inteso come mito dell’oggettività e avalutatività del diritto. Successivamente l’Autore individua i referenti costituzionali della nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento (artt. 2, 4, 41 Cost.) e segnala l’elasticità del necessario bilanciamento fra valori costituzionali in contrasto rispetto alle fattispecie concrete. Infine, l’Autore sceglie di qualificare la nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento come norma generale, dimostrando che in tal modo è possibile stabilire non solo il “come” dell’esercizio del potere di licenziare ma anche i limiti a tale potere.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.