Nel contesto della riforma legislativa volta ad introdurre il reato di "stalking", la disposizione commentata guarda alle garanzie processuali apprestate per la potenziale vittima, anche alla luce delle pressanti indicazioni in tal senso provenienti dal panorama europeo: si va dalla previsione di una nuova ipotesi di incidente probatorio per procedere all'assunzione della testimonianza, alle particolari "cure" e "filtri"adottabili in sede di esame dibattimentale.
Commento all’art. 9 parte II del d.l. 23.2.2009 n. conv. con modific., in l. 23.4.2009 n. 38-Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori
GALGANI, BENEDETTA
2009-01-01
Abstract
Nel contesto della riforma legislativa volta ad introdurre il reato di "stalking", la disposizione commentata guarda alle garanzie processuali apprestate per la potenziale vittima, anche alla luce delle pressanti indicazioni in tal senso provenienti dal panorama europeo: si va dalla previsione di una nuova ipotesi di incidente probatorio per procedere all'assunzione della testimonianza, alle particolari "cure" e "filtri"adottabili in sede di esame dibattimentale.File in questo prodotto:
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