Il contributo commenta due pronunce della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, confermando i licenziamenti di due dipendenti pubblici per falsa attestazione della presenza in servizio ed agevolazione della medesima condotta da parte di altri, si è pronunciata sull’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al correlativo processo penale, in linea con i precedenti orientamenti. I giudici di legittimità, in particolare, hanno colto l’occasione per riaffermare i principi di facoltatività della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale e di non vincolatività dell’eventuale pronuncia penale non definitiva, nonché per precisare il valore del giudicato penale in tali procedimenti, limitato all’accertamento che il fatto non sussiste, non costituisce reato e l’imputato non lo ha commesso. Tali pronunce offrono lo spunto per indagare, in primo luogo, le ragioni di un’impostazione legislativa particolarmente rigorosa nella punizione di tali condotte, e, poi, i rapporti tra il procedimento disciplinare che ne consegue, per certi aspetti peculiare, ed il processo penale aperto per i medesimi fatti, improntati di regola alla reciproca autonomia, con tassative eccezioni.
La Cassazione fa il punto: falsa attestazione della presenza in servizio dei dipendenti pubblici, procedimento disciplinare e giudizio penale
Silvia Zinolli
2023-01-01
Abstract
Il contributo commenta due pronunce della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, confermando i licenziamenti di due dipendenti pubblici per falsa attestazione della presenza in servizio ed agevolazione della medesima condotta da parte di altri, si è pronunciata sull’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al correlativo processo penale, in linea con i precedenti orientamenti. I giudici di legittimità, in particolare, hanno colto l’occasione per riaffermare i principi di facoltatività della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale e di non vincolatività dell’eventuale pronuncia penale non definitiva, nonché per precisare il valore del giudicato penale in tali procedimenti, limitato all’accertamento che il fatto non sussiste, non costituisce reato e l’imputato non lo ha commesso. Tali pronunce offrono lo spunto per indagare, in primo luogo, le ragioni di un’impostazione legislativa particolarmente rigorosa nella punizione di tali condotte, e, poi, i rapporti tra il procedimento disciplinare che ne consegue, per certi aspetti peculiare, ed il processo penale aperto per i medesimi fatti, improntati di regola alla reciproca autonomia, con tassative eccezioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


