Ogni legislazione emergenziale porta con sé due pericoli: la limitazione delle libertà fondamentali e la normalizzazione di tale fatto eccezionale. La sospensione generalizzata di tutti i termini procedurali disposta dal legislatore italiano per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nell’ambito della giustizia penale ha confermato tale regola storica: nello specifico nella parte in cui ha previsto una sospensione automatica senza precedenti dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. La nota evidenzia come il tentativo della giurisprudenza della Corte di cassazione di negare qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale della disciplina emergenziale, senza tener conto del peculiare valore della libertà personale, abbia reso ancora più insidiosa l’inversione dell’ordine costituzionale realizzata in materia.
Emergenza Covid e libertà personale: uno stravolgimento dell'ordine costituzionale.
Stefano Rovelli
2021-01-01
Abstract
Ogni legislazione emergenziale porta con sé due pericoli: la limitazione delle libertà fondamentali e la normalizzazione di tale fatto eccezionale. La sospensione generalizzata di tutti i termini procedurali disposta dal legislatore italiano per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nell’ambito della giustizia penale ha confermato tale regola storica: nello specifico nella parte in cui ha previsto una sospensione automatica senza precedenti dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. La nota evidenzia come il tentativo della giurisprudenza della Corte di cassazione di negare qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale della disciplina emergenziale, senza tener conto del peculiare valore della libertà personale, abbia reso ancora più insidiosa l’inversione dell’ordine costituzionale realizzata in materia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.