Personaggio tutto sommato secondario nel quadro dell’esperienza giuridica tra Restaurazione e primi anni dell’Unità d’Italia, il Brugnoli riveste interesse per lo storico del diritto, allorché questi si trova a ragionare di come venne percepito il trapasso dal diritto comune ai codici, proprio in una terra – quella estense – dove la scelta codificatoria arriverà solo nel 1852, ultima tra gli Stati preunitari. L’opera Della certezza e prova criminale (1846), lodata anche dal Mittermaier, affrontava alcuni temi cruciali della “penalistica civile” quali la scelta tra modello accusatorio e quello inquisitorio nel processo penale, la rilevanza degli indizi e il principio del libero convincimento del giudice; mentre l’Indice ragionato del codice civile estense in comparazione del diritto romano (1852) e le Regole immutabili del diritto universale desunte dalla romana legislazione (1865) rappresentano un tentativo di superamento della metodologia dell’esegesi, mediante l’uso d’un diritto romano “a-storico”, frutto d’una rielaborazione dogmatica di stampo pandettistico, da porre in raffronto con il diritto positivo contenuto nel codice
Diritto penale, diritto romano e poesia. Il massese Giuseppe Brugnoli, avvocato, giudice e poeta tra Restaurazione e Unità d'Italia
LANDI, ANDREA
2009-01-01
Abstract
Personaggio tutto sommato secondario nel quadro dell’esperienza giuridica tra Restaurazione e primi anni dell’Unità d’Italia, il Brugnoli riveste interesse per lo storico del diritto, allorché questi si trova a ragionare di come venne percepito il trapasso dal diritto comune ai codici, proprio in una terra – quella estense – dove la scelta codificatoria arriverà solo nel 1852, ultima tra gli Stati preunitari. L’opera Della certezza e prova criminale (1846), lodata anche dal Mittermaier, affrontava alcuni temi cruciali della “penalistica civile” quali la scelta tra modello accusatorio e quello inquisitorio nel processo penale, la rilevanza degli indizi e il principio del libero convincimento del giudice; mentre l’Indice ragionato del codice civile estense in comparazione del diritto romano (1852) e le Regole immutabili del diritto universale desunte dalla romana legislazione (1865) rappresentano un tentativo di superamento della metodologia dell’esegesi, mediante l’uso d’un diritto romano “a-storico”, frutto d’una rielaborazione dogmatica di stampo pandettistico, da porre in raffronto con il diritto positivo contenuto nel codiceI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.