L’attuazione dell’art. 116 terzo comma della Costituzione necessita, inevitabilmente, dell’attuazione del sistema dei Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti diritti civili e sociali che resta riservata alla legislazione esclusiva statale. La definizione nel concreto dei LEP, tuttavia, viene rimandata di anno in anno e non è stata risolta neppure dopo la costituzione di un’apposita commissione. Il tema è ritornato di attualità con l’approvazione della legge n. 86 del 26 giugno 2024 detta Legge Calderoli sull’Autonomia differenziata. La determinazione e la garanzia dei LEP risponde a due finalità: quella di assicurare un corretto trasferimento delle funzioni, e quella connessa di individuare il quantum di risorse necessarie a finanziare integralmente le funzioni attribuite, in quanto i costi e i fabbisogni standard sono necessari per precisare l’entità del finanziamento delle funzioni trasferite, con la conseguenza che tale determinazione ha un riflesso decisivo sulle entrate riconosciute alle regioni per l’esercizio dell’autonomia differenziata; finalità, dunque, dal forte carattere finanziario, che riveste un indubbio interesse sia per la regione interessata, che per le altre regioni e per l’unità nazionale. Al riguardo poi sembra essere intervenuta “con l’accetta” la Corte Costituzionale, che con la recente sentenza n. 192 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di gran parte della legge Calderoli, in quanto sui LEP non si possono costruire deleghe legislative in bianco, quali le norme della legge di bilancio 2023 a cui rinvia l’art. 3 comma 1 della c.d. legge Calderoli, ma che risultano insufficienti a guidare il Governo nell’esercizio del potere legislativo delegato. Talché la Corte costituzionale giunge ad affermare in modo perentorio la netta distinzione tra livelli essenziali delle prestazioni e nucleo minimo del diritto.

LA STORIA INFINITA DEI LEP E DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA TRA “NON C’È TRE SENZA DUE” e “NON C’È DUE SENZA TRE”

Vanessa Manzetti
2024-01-01

Abstract

L’attuazione dell’art. 116 terzo comma della Costituzione necessita, inevitabilmente, dell’attuazione del sistema dei Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti diritti civili e sociali che resta riservata alla legislazione esclusiva statale. La definizione nel concreto dei LEP, tuttavia, viene rimandata di anno in anno e non è stata risolta neppure dopo la costituzione di un’apposita commissione. Il tema è ritornato di attualità con l’approvazione della legge n. 86 del 26 giugno 2024 detta Legge Calderoli sull’Autonomia differenziata. La determinazione e la garanzia dei LEP risponde a due finalità: quella di assicurare un corretto trasferimento delle funzioni, e quella connessa di individuare il quantum di risorse necessarie a finanziare integralmente le funzioni attribuite, in quanto i costi e i fabbisogni standard sono necessari per precisare l’entità del finanziamento delle funzioni trasferite, con la conseguenza che tale determinazione ha un riflesso decisivo sulle entrate riconosciute alle regioni per l’esercizio dell’autonomia differenziata; finalità, dunque, dal forte carattere finanziario, che riveste un indubbio interesse sia per la regione interessata, che per le altre regioni e per l’unità nazionale. Al riguardo poi sembra essere intervenuta “con l’accetta” la Corte Costituzionale, che con la recente sentenza n. 192 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di gran parte della legge Calderoli, in quanto sui LEP non si possono costruire deleghe legislative in bianco, quali le norme della legge di bilancio 2023 a cui rinvia l’art. 3 comma 1 della c.d. legge Calderoli, ma che risultano insufficienti a guidare il Governo nell’esercizio del potere legislativo delegato. Talché la Corte costituzionale giunge ad affermare in modo perentorio la netta distinzione tra livelli essenziali delle prestazioni e nucleo minimo del diritto.
2024
Manzetti, Vanessa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1289768
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