La gestione delle emergenze a livello UE dovrebbe essere informata dal principio di solidarietà. Tuttavia, essa tende a basarsi sul volontarismo degli Stati membri, specie a causa delle loro prerogative esclusive nel campo della sicurezza nazionale. La proposta di riforma dei Trattati adottata dal Parlamento europeo (PE) il 22 novembre 2023 ripensa il sistema di risposta alle crisi da parte dell’Unione. Il PE auspica la soppressione dell’art. 122 TFUE, caratterizzato da un limitato coinvolgimento di questa istituzione, e l’introduzione di una nuova clausola emergenziale, disciplinata all’interno dell’art. 222 TFUE. Ciò comporterebbe due novità di rilievo: a) la definizione e dichiarazione dello stato di emergenza sarebbe ricondotta al livello sovranazionale; e b) il PE verrebbe maggiormente coinvolto nella gestione delle emergenze. Il presente contributo prende le mosse dalla suddetta proposta di revisione dei Trattati per riflettere sull’eventualità di un ruolo più incisivo dell’Unione nella gestione delle emergenze, nonché sulle relative implicazioni giuridiche. L’attenzione sarà rivolta alle possibili implicazioni costituzionali che l’insorgere di nuove forme di “interesse generale sovranazionale” in situazioni di crisi può determinare in tema di: a) competenze; e b) limiti all’applicazione di taluni diritti fondamentali.
Verso la dichiarazione di uno “stato di emergenza sovranazionale”?
anna pau
2024-01-01
Abstract
La gestione delle emergenze a livello UE dovrebbe essere informata dal principio di solidarietà. Tuttavia, essa tende a basarsi sul volontarismo degli Stati membri, specie a causa delle loro prerogative esclusive nel campo della sicurezza nazionale. La proposta di riforma dei Trattati adottata dal Parlamento europeo (PE) il 22 novembre 2023 ripensa il sistema di risposta alle crisi da parte dell’Unione. Il PE auspica la soppressione dell’art. 122 TFUE, caratterizzato da un limitato coinvolgimento di questa istituzione, e l’introduzione di una nuova clausola emergenziale, disciplinata all’interno dell’art. 222 TFUE. Ciò comporterebbe due novità di rilievo: a) la definizione e dichiarazione dello stato di emergenza sarebbe ricondotta al livello sovranazionale; e b) il PE verrebbe maggiormente coinvolto nella gestione delle emergenze. Il presente contributo prende le mosse dalla suddetta proposta di revisione dei Trattati per riflettere sull’eventualità di un ruolo più incisivo dell’Unione nella gestione delle emergenze, nonché sulle relative implicazioni giuridiche. L’attenzione sarà rivolta alle possibili implicazioni costituzionali che l’insorgere di nuove forme di “interesse generale sovranazionale” in situazioni di crisi può determinare in tema di: a) competenze; e b) limiti all’applicazione di taluni diritti fondamentali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.