La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, pur affermando che la sorte dell’affinità non può essere indipendente dal rapporto coniugale che ne costituisce l’origine, non è intervenuta sull’art. 78 del codice civile. Il contributo si propone di analizzare gli effetti della sentenza che, limitando la declaratoria di illegittimità costituzionale alla norma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che prevede l’incompatibilità derivante dal rapporto di affinità, non colma il vuoto legislativo risultante dalla assenza di una regola espressa in relazione alla sorte dell’affinità dopo il divorzio.

Affinità e divorzio: la Corte Costituzionale non interviene sull’art. 78 del codice civile

Francesca Cristiani
2024-01-01

Abstract

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, pur affermando che la sorte dell’affinità non può essere indipendente dal rapporto coniugale che ne costituisce l’origine, non è intervenuta sull’art. 78 del codice civile. Il contributo si propone di analizzare gli effetti della sentenza che, limitando la declaratoria di illegittimità costituzionale alla norma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che prevede l’incompatibilità derivante dal rapporto di affinità, non colma il vuoto legislativo risultante dalla assenza di una regola espressa in relazione alla sorte dell’affinità dopo il divorzio.
2024
Cristiani, Francesca
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Estratto Accademia 6 2024 Affinità e divorzio comp.pdf

accesso aperto

Tipologia: Versione finale editoriale
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 7.53 MB
Formato Adobe PDF
7.53 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1299709
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact