Oggetto di lite è il diritto al compenso per attività di mediazione in una compravendita immobiliare. In primo grado nessuna delle parti mette in discussione l’iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla L. n. 39/1989. Soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, viene contestata la mancanza di iscrizione del mediatore; la corte d’appello ammette la produzione documentale attestante l’iscrizione e conferma il diritto al compenso per l’attività di mediazione. La corte di cassazione conferma la possibilità di contestare la mancanza di iscrizione per la prima volta in appello, integrando l’eccezione in senso lato di nullità del contratto di mediazione ed in quanto il principio di non contestazione non è invocabile in caso di norma imperativa. Tuttavia, la corte di cassazione ritiene violato il divieto di nuove prove in appello ex art. 345 c.p.c., non essendosi trovato il mediatore, per causa non imputabile, nell’impossibilità di effettuare una tempestiva produzione in primo grado. Non c’è una diversa qualificazione dei fatti ovvero la valorizzazione giuridica di fatti avventizi, cioè fatti versati nell’involucro del processo, ma rimasti silenti; unicamente, a tempo scaduto, si fa valere un ‘‘moyen nécessairement dans la cause’’. Questa ‘‘sorpresa’’ giustifica una rimessione in termini? E, ancor prima, il principio di non contestazione non si applica ai fatti a cui una norma imperativa attribuisce rilevanza giuridica?

Teoria del ‘‘moyen nécessairement dans la cause’’, principio di non contestazione e poteri delle parti

Buoncristiani Dino
2024-01-01

Abstract

Oggetto di lite è il diritto al compenso per attività di mediazione in una compravendita immobiliare. In primo grado nessuna delle parti mette in discussione l’iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla L. n. 39/1989. Soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, viene contestata la mancanza di iscrizione del mediatore; la corte d’appello ammette la produzione documentale attestante l’iscrizione e conferma il diritto al compenso per l’attività di mediazione. La corte di cassazione conferma la possibilità di contestare la mancanza di iscrizione per la prima volta in appello, integrando l’eccezione in senso lato di nullità del contratto di mediazione ed in quanto il principio di non contestazione non è invocabile in caso di norma imperativa. Tuttavia, la corte di cassazione ritiene violato il divieto di nuove prove in appello ex art. 345 c.p.c., non essendosi trovato il mediatore, per causa non imputabile, nell’impossibilità di effettuare una tempestiva produzione in primo grado. Non c’è una diversa qualificazione dei fatti ovvero la valorizzazione giuridica di fatti avventizi, cioè fatti versati nell’involucro del processo, ma rimasti silenti; unicamente, a tempo scaduto, si fa valere un ‘‘moyen nécessairement dans la cause’’. Questa ‘‘sorpresa’’ giustifica una rimessione in termini? E, ancor prima, il principio di non contestazione non si applica ai fatti a cui una norma imperativa attribuisce rilevanza giuridica?
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