Il saggio si propone di verificare se la riunione del 24/25 luglio del Gran Consiglio trovi la sua legittimazione nel dettato originario dello Statuto, nella sua evoluzione statutaria e costituzionale insieme (e l’autodefinizione di Vittorio Emanuele III di “monarca costituzionale” ne é indice) o sia stato un colpo di Stato. La scelta fra queste tre soluzioni ci può far comprendere anche quali siano le basi della nostra Costituzione e quanto il diritto costituzionale aiuta a comprendere quegli eventi. Obiettivo di queste riflessioni è, pertanto, quello di motivare le ragioni per cui si ritiene che nessuna delle tre soluzioni o, meglio, nessuno dei tre elementi fondativi può essere escluso, ma nessuno di essi è preponderante sull’altro. Si giunge poi alla conclusione che il colpo di Stato se ci fu, non fu tanto quello di nominare il maresciallo Badoglio, che il Re volle, in contrapposizione allo stesso Grandi e forse a molti dei componenti del GCF che si erano espressi a favore dell’ordine del giorno, perché rientrava nei suoi poteri. Valutazione diversa può invece essere fatta con riguardo all’arresto di Mussolini. Questa decisione sicuramente fu adottata in contrasto con quanto prescritto dall’art. 9 della legge n. 2963/28 che non consentiva l’arresto di nessun membro del Gran Consiglio, salvo il caso «di flagrante reato, né sottoposto a procedimento penale, né assoggettato a provvedimenti di polizia, senza l’autorizzazione del Gran Consiglio». Così come non poteva essere adottato alcuna misura disciplinare senza la sua autorizzazione.
La notte del 24/25 luglio 1943 in cui si adottò una decisione collegiale
Elisabetta Catelani
2025-01-01
Abstract
Il saggio si propone di verificare se la riunione del 24/25 luglio del Gran Consiglio trovi la sua legittimazione nel dettato originario dello Statuto, nella sua evoluzione statutaria e costituzionale insieme (e l’autodefinizione di Vittorio Emanuele III di “monarca costituzionale” ne é indice) o sia stato un colpo di Stato. La scelta fra queste tre soluzioni ci può far comprendere anche quali siano le basi della nostra Costituzione e quanto il diritto costituzionale aiuta a comprendere quegli eventi. Obiettivo di queste riflessioni è, pertanto, quello di motivare le ragioni per cui si ritiene che nessuna delle tre soluzioni o, meglio, nessuno dei tre elementi fondativi può essere escluso, ma nessuno di essi è preponderante sull’altro. Si giunge poi alla conclusione che il colpo di Stato se ci fu, non fu tanto quello di nominare il maresciallo Badoglio, che il Re volle, in contrapposizione allo stesso Grandi e forse a molti dei componenti del GCF che si erano espressi a favore dell’ordine del giorno, perché rientrava nei suoi poteri. Valutazione diversa può invece essere fatta con riguardo all’arresto di Mussolini. Questa decisione sicuramente fu adottata in contrasto con quanto prescritto dall’art. 9 della legge n. 2963/28 che non consentiva l’arresto di nessun membro del Gran Consiglio, salvo il caso «di flagrante reato, né sottoposto a procedimento penale, né assoggettato a provvedimenti di polizia, senza l’autorizzazione del Gran Consiglio». Così come non poteva essere adottato alcuna misura disciplinare senza la sua autorizzazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.