This contribution highlights the reasons supporting the validity of the donation made subject to the condition that the donee survives the donor: indeed, such a contract cannot be assimilated to an inheritance contract forbidden by law. At the same time, it is also pointed out that the effects of the inheritance contracts, in the legal systems that provide for them, are, in any case, less restrictive for private autonomy than those produced, in our legal system, by the si praemoriar donation. Lastly, it criticizes the so-called principle of the irrevocability of the donations, which is traditionally affirmed, also by the present judgement, despite having no basis in law.

Il commento evidenzia le ragioni che inducono a ritenere valida la donazione sospensivamente condizionata alla premorienza del donante rispetto al donatario, escludendo che un tale contratto possa essere assimilato a un patto successorio e che incorra, quindi, nella proibizione di cui all’art. 458 c.c. Al contempo, si mette però anche in luce come gli effetti dei patti successori, negli ordinamenti che li prevedono, siano, invero, meno gravosi per l’autonomia privata di quelli prodotti, invece, dalla donazione si praemoriar. Infine, si sottopone a critica il c.d. principio di irrevocabilità delle donazioni, il quale, malgrado sia tralatiziamente ripetuto, anche dalla sentenza in epigrafe, non gode, tuttavia, di alcun fondamento positivo.

La donazione si praemoriar e il divieto dei patti successori tra dogmi e paradossi

Azzarri
2025-01-01

Abstract

This contribution highlights the reasons supporting the validity of the donation made subject to the condition that the donee survives the donor: indeed, such a contract cannot be assimilated to an inheritance contract forbidden by law. At the same time, it is also pointed out that the effects of the inheritance contracts, in the legal systems that provide for them, are, in any case, less restrictive for private autonomy than those produced, in our legal system, by the si praemoriar donation. Lastly, it criticizes the so-called principle of the irrevocability of the donations, which is traditionally affirmed, also by the present judgement, despite having no basis in law.
2025
Il commento evidenzia le ragioni che inducono a ritenere valida la donazione sospensivamente condizionata alla premorienza del donante rispetto al donatario, escludendo che un tale contratto possa essere assimilato a un patto successorio e che incorra, quindi, nella proibizione di cui all’art. 458 c.c. Al contempo, si mette però anche in luce come gli effetti dei patti successori, negli ordinamenti che li prevedono, siano, invero, meno gravosi per l’autonomia privata di quelli prodotti, invece, dalla donazione si praemoriar. Infine, si sottopone a critica il c.d. principio di irrevocabilità delle donazioni, il quale, malgrado sia tralatiziamente ripetuto, anche dalla sentenza in epigrafe, non gode, tuttavia, di alcun fondamento positivo.
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