L’esercizio dei poteri di fermo e ipoteca si esplica attraverso un procedimento disciplinato agli artt. 86 (per il fermo dei beni mobili) e 77 (per l’ipoteca) del d.p.r. n. 602 del 1973, in esito al quale vengono emessi atti che presentano gli elementi tipici del provvedimento amministrativo e che legittimano il soggetto delegato alla riscossione coattiva ad iscrivere la misura nei pubblici registri; si tratta di provvedimenti con cui l’autorita` amministrativa dispone in ordine all’interesse pubblico di cui e` attributaria, esercitando la propria potesta` e incidendo su situazioni soggettive del privato. Muovendo da questo inquadramento sistematico, si procedera` all’analisi delle singole misure per metterne in evidenza natura e funzioni. Successivamente, la riflessione sul procedimento di adozione delle due misure verra` condotta alla luce delle novita` della recente riforma, di cui alla legge delega n. 111 del 2023: tra di esse, in particolare, assumono particolare rilievo le norme in tema di obbligo di motivazione (art. 7, l. n. 212 del 2000), invalidita` degli atti (artt. 7-bis e 7-ter, l. n. 212 del 2000) e proporzionalita` nel procedimento tributario (art. 10-ter, l. n. 212 del 2000).
Ipoteca e fermo dei beni mobili registrati: natura e funzione.
Giulia Boletto
2025-01-01
Abstract
L’esercizio dei poteri di fermo e ipoteca si esplica attraverso un procedimento disciplinato agli artt. 86 (per il fermo dei beni mobili) e 77 (per l’ipoteca) del d.p.r. n. 602 del 1973, in esito al quale vengono emessi atti che presentano gli elementi tipici del provvedimento amministrativo e che legittimano il soggetto delegato alla riscossione coattiva ad iscrivere la misura nei pubblici registri; si tratta di provvedimenti con cui l’autorita` amministrativa dispone in ordine all’interesse pubblico di cui e` attributaria, esercitando la propria potesta` e incidendo su situazioni soggettive del privato. Muovendo da questo inquadramento sistematico, si procedera` all’analisi delle singole misure per metterne in evidenza natura e funzioni. Successivamente, la riflessione sul procedimento di adozione delle due misure verra` condotta alla luce delle novita` della recente riforma, di cui alla legge delega n. 111 del 2023: tra di esse, in particolare, assumono particolare rilievo le norme in tema di obbligo di motivazione (art. 7, l. n. 212 del 2000), invalidita` degli atti (artt. 7-bis e 7-ter, l. n. 212 del 2000) e proporzionalita` nel procedimento tributario (art. 10-ter, l. n. 212 del 2000).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


