L’attuale formulazione degli artt. 2086 c.c. e 3 CCII ha assegnato alla predisposizione nelle società di assetti adeguati un significativo rilievo. L’istituzione di protocolli e sistemi interni che presidiano il rispetto dei principi di corretta amministrazione si è elevato a compito gestorio di centrale rilevanza. L'obbligo organizzativo in parola, pur basandosi su una clausola generale che si esaurisce in un sintagma indeterminato, definisce una puntuale condotta gestoria. Il contributo si propone di affrontare il dibattuto tema dell'applicabilità o meno della business judgment rule alle scelte organizzative, muovendo dalla rilevazione di una frazione - specifica e determinata - del dovere, che riguarda l'an della prestazione e di una - aperta e discrezionale - che concerne il quomodo della sua esecuzione.
Rischio organizzativo e business judgment rule
ILARIA KUTUFA'
2025-01-01
Abstract
L’attuale formulazione degli artt. 2086 c.c. e 3 CCII ha assegnato alla predisposizione nelle società di assetti adeguati un significativo rilievo. L’istituzione di protocolli e sistemi interni che presidiano il rispetto dei principi di corretta amministrazione si è elevato a compito gestorio di centrale rilevanza. L'obbligo organizzativo in parola, pur basandosi su una clausola generale che si esaurisce in un sintagma indeterminato, definisce una puntuale condotta gestoria. Il contributo si propone di affrontare il dibattuto tema dell'applicabilità o meno della business judgment rule alle scelte organizzative, muovendo dalla rilevazione di una frazione - specifica e determinata - del dovere, che riguarda l'an della prestazione e di una - aperta e discrezionale - che concerne il quomodo della sua esecuzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


