Lo scritto ricostruisce il modello del danno biologico nel contesto del danno non patrimoniale, recuperando l'autonomia logico-concettuale di tale figura di danno e della sua metodologia liquidativa. Di fronte ad un danno non patrimoniale considerato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione dell'anno 2008 come categoria unitaria, il danno biologico riesce a caratterizzarsi in forza di molteplici profili: il requisito dell'ingiustizia, che postula la lesione di un diritto a protezione "incondizionata" anche dinanzi al bilanciamento con l'esercizio di diritti inviolabili; i tratti peculiari del danno, che deriva dalla lesione dell'unico diritto inviolabile caratterizzato da un sostrato di materialità del bene leso, suscettibile di apprezzamento medico e di quantificazione con criteri oggettivi ancorché non di mercato; la funzione essenzialmente compensativa del risarcimento; il modo di operare della gravità dell'offesa, che viene affidato alla possibilità di stima medico legale della perdita. Particolare attenzione viene posta alla separazione tra la componente biologica del danno non patrimoniale e quella non biologica, in primis la sofferenza soggettiva, strettamente legata alla componente emozionale, che integra il danno morale.
Il danno biologico nella ridefinizione dell'unitario danno non patrimoniale
POLETTI, DIANORA
2010-01-01
Abstract
Lo scritto ricostruisce il modello del danno biologico nel contesto del danno non patrimoniale, recuperando l'autonomia logico-concettuale di tale figura di danno e della sua metodologia liquidativa. Di fronte ad un danno non patrimoniale considerato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione dell'anno 2008 come categoria unitaria, il danno biologico riesce a caratterizzarsi in forza di molteplici profili: il requisito dell'ingiustizia, che postula la lesione di un diritto a protezione "incondizionata" anche dinanzi al bilanciamento con l'esercizio di diritti inviolabili; i tratti peculiari del danno, che deriva dalla lesione dell'unico diritto inviolabile caratterizzato da un sostrato di materialità del bene leso, suscettibile di apprezzamento medico e di quantificazione con criteri oggettivi ancorché non di mercato; la funzione essenzialmente compensativa del risarcimento; il modo di operare della gravità dell'offesa, che viene affidato alla possibilità di stima medico legale della perdita. Particolare attenzione viene posta alla separazione tra la componente biologica del danno non patrimoniale e quella non biologica, in primis la sofferenza soggettiva, strettamente legata alla componente emozionale, che integra il danno morale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.