La nota ripercorre alcune significative decisioni della Cassazione prodotte nel 2024 in tema di concorso di norme e di reati, riscontrando un irrigidimento delle Sezioni unite nel senso della riferibilità dell’art. 15 c.p. ai soli casi di specialità unilaterale, cui tuttavia corrispondono, nella giurisprudenza delle sezioni semplici, pulsioni surrettizie – o argomentazioni manifeste, ove si tratti di relazioni tra disposizioni di legge generale e speciale – favorevoli all’estensione dell’ambito del concorso apparente anche a casi di specialità reciproca, accompagnate dalla persistente influenza di approcci valoriali che pure, in premessa, si rigettano per la loro incompatibilità con gli artt. 25 Cost. e 7 Cedu. Questo trend può essere considerato, nel complesso, in termini parzialmente critici, nella misura in cui non corrisponde a dati letterali e sistematici ricavabili dall’art. 15 c.p.; ad esso si può contrapporre un approccio alternativo fondato sull’idea di una funzione regolatoria del criterio del ne bis in idem sostanziale, meglio capace di portare a sintesi, governare razionalmente e ricondurre ad unità questi orientamenti, in virtu` di un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione generale in tema di concorso apparente.

Concorso apparente di norme: lo stato dell’arte, in Cassazione, nell’anno trascorso

Vallini
2025-01-01

Abstract

La nota ripercorre alcune significative decisioni della Cassazione prodotte nel 2024 in tema di concorso di norme e di reati, riscontrando un irrigidimento delle Sezioni unite nel senso della riferibilità dell’art. 15 c.p. ai soli casi di specialità unilaterale, cui tuttavia corrispondono, nella giurisprudenza delle sezioni semplici, pulsioni surrettizie – o argomentazioni manifeste, ove si tratti di relazioni tra disposizioni di legge generale e speciale – favorevoli all’estensione dell’ambito del concorso apparente anche a casi di specialità reciproca, accompagnate dalla persistente influenza di approcci valoriali che pure, in premessa, si rigettano per la loro incompatibilità con gli artt. 25 Cost. e 7 Cedu. Questo trend può essere considerato, nel complesso, in termini parzialmente critici, nella misura in cui non corrisponde a dati letterali e sistematici ricavabili dall’art. 15 c.p.; ad esso si può contrapporre un approccio alternativo fondato sull’idea di una funzione regolatoria del criterio del ne bis in idem sostanziale, meglio capace di portare a sintesi, governare razionalmente e ricondurre ad unità questi orientamenti, in virtu` di un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione generale in tema di concorso apparente.
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