Nel presente contributo, l’A. affronta il problema della revoca “riservata” degli amministratori nelle società di capitali. Tale problema si pone in particolare nella s.r.l. in ragione del vuoto normativo sul punto. In particolare, l’A., muovendo dall’art. 2449 c.c. (che attribuisce – com’è noto – allo Stato il diritto di nominare e revocare, in via riservata, un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione sociale) si pone l’obiettivo di verificare, dal punto di vista sistematico il fondamento del principio, latente nel nostro ordinamento, secondo cui ai titolari del diritto (o potere) di nomina degli amministratori spetterebbe anche il relativo diritto (o potere) di revoca. L’A. rileva dunque che la soluzione circa il principio della corrispondenza fra nomina e revoca degli amministratori, se poteva forse trovare riscontro normativo nel sistema originariamente delineato dal codice del 1942, non può per contro essere accolta dopo la riforma del diritto societario del 2003, all’esito della quale il ruolo sovrano dell’assemblea nella funzione di nomina degli amministratori è stato progressivamente eroso. L’A. si sofferma nell’esame delle disposizioni che derogano al principio: invero, nel sistema, l’unica norma che attribuisce un diritto di revoca «riservata» e corrispondente al potere di nomina è appunto l’art. 2449, comma 2, c.c. Ma l’art. 2449, comma 2, c.c. è norma eccezionale. Al di là di ogni considerazione sull’eccezionalità dell’art. 2449 c.c., neppure persuade il tentativo (di parte della dottrina) di estendere la regola dell’art. 2449 c.c. all’amministratore designato nell’esercizio del diritto particolare di nomina ex art. 2468, comma 3, c.c. in ragione della «natura» speciale del diritto. Tale percorso è funzionale a far dubitare dell’opportunità di muovere dalla disciplina della s.p.a. per colmare il vuoto in punto di revoca nella s.r.l. A precludere tuttavia l’accoglimento di una soluzione unitaria in tema di revoca dell’amministratore di nomina «speciale» nella s.p.a. e nella s.r.l. sono non tanto ragioni formali (come il mancato richiamo nella s.r.l. dell’art. 2383, comma 3, c.c.), quanto il diverso assetto di interessi che emerge dalla disciplina della s.p.a. e della s.r.l. L’A. richiama le perplessità espresse da parte della dottrina su una «concezione che, ispirandosi al modello delle scienze naturali», spinge a «concepire le singole norme di legge come manifestazioni esterne di una sottostante «natura» degli istituti» che sarebbe «compito dei giuristi individuare e sistemare in quadro armonico e definitivo». È quindi il rifiuto per una soluzione fondata sul «confronto di discipline particolari» a prescindere dalla «congruità dei risultati ottenuti» che impone di affrontare in termini funzionali il problema. Si tratta di capire perché la disciplina della revoca nella s.p.a. e nella s.r.l. è diversa: «la costruzione deve essere compiuta e giudicata secondo criteri funzionali e non strutturali». Dall’esame della ratio delle due disposizioni (artt. 2449 e 2468, comma 3, c.c.), riconducibile all’intento di assicurare un privilegio nella nomina dei gestori, o dal semplice «confronto di discipline», attributive di un diritto ad personam, l’A. quindi trae (non conclusioni «positive» sulla disciplina applicabile alla revoca degli amministratori nella s.r.l., ma) soltanto una conseguenza, e cioè l’assenza di una lacuna in senso tecnico. Ne discende in negativo che non v’è ragione sostanziale di estendere in via analogica l’art. 2449 c.c. alle s.r.l. perché sussiste, in entrambi i casi, un meccanismo di nomina diretta equivalente, che sembra svuotare di significato la soluzione ermeneutica estensiva, soprattutto in considerazione della maggiore elasticità che caratterizza l’art. 2468, comma 3, c.c. rispetto all’art. 2449, comma 1, c.c. L’A. affronta quindi il problema della revoca, muovendo dalla considerazione che gli interessi coinvolti dalla scelta sull’attribuzione del potere di revoca degli amministratori non sono coincidenti con quelli che vengono in considerazione in sede di nomina. Se la nomina non implica alcun giudizio «valutativo», bensì solo un giudizio prognostico circa la gestione futura dell’impresa, la revoca rappresenta lo strumento attraverso il quale la maggioranza assembleare può ex ante indirizzare l’attività degli amministratori sotto la «pressione» della rimozione dalla carica, ed esprimere ex post un giudizio sul loro operato. L’A. argomenta la tesi secondo la quale, nella s.p.a., la revoca costituisce un meccanismo preventivo e successivo di controllo di merito sulla gestione, in funzione dell’interesse all’unità della gestione. Alla luce di tali considerazioni giustifica nella s.p.a. la competenza inderogabile dell’assemblea nei sistemi diversi dal dualistico e, in quest’ultimo, la competenza – altrettanto esclusiva – del consiglio di sorveglianza. In questa prospettiva, l’A. ritiene che possa trovare giustificazione il diverso trattamento normativo della revoca nella s.p.a. e nella s.r.l. In particolare, l’A., inquadrando sempre in una prospettiva funzionale il vuoto di disciplina sulla revoca nella s.r.l., individua gli indici che inducono a dubitare nella s.r.l. della configurabilità del suddetto interesse all’unità della gestione, indici che viceversa si rinvengono con riferimento alla s.p.a. Da siffatta differenza, l’A. fa derivare i conseguenti corollari in punto di disciplina.

La revoca riservata degli amministratori nelle società di capitali

ABU AWWAD, AMAL
2010-01-01

Abstract

Nel presente contributo, l’A. affronta il problema della revoca “riservata” degli amministratori nelle società di capitali. Tale problema si pone in particolare nella s.r.l. in ragione del vuoto normativo sul punto. In particolare, l’A., muovendo dall’art. 2449 c.c. (che attribuisce – com’è noto – allo Stato il diritto di nominare e revocare, in via riservata, un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione sociale) si pone l’obiettivo di verificare, dal punto di vista sistematico il fondamento del principio, latente nel nostro ordinamento, secondo cui ai titolari del diritto (o potere) di nomina degli amministratori spetterebbe anche il relativo diritto (o potere) di revoca. L’A. rileva dunque che la soluzione circa il principio della corrispondenza fra nomina e revoca degli amministratori, se poteva forse trovare riscontro normativo nel sistema originariamente delineato dal codice del 1942, non può per contro essere accolta dopo la riforma del diritto societario del 2003, all’esito della quale il ruolo sovrano dell’assemblea nella funzione di nomina degli amministratori è stato progressivamente eroso. L’A. si sofferma nell’esame delle disposizioni che derogano al principio: invero, nel sistema, l’unica norma che attribuisce un diritto di revoca «riservata» e corrispondente al potere di nomina è appunto l’art. 2449, comma 2, c.c. Ma l’art. 2449, comma 2, c.c. è norma eccezionale. Al di là di ogni considerazione sull’eccezionalità dell’art. 2449 c.c., neppure persuade il tentativo (di parte della dottrina) di estendere la regola dell’art. 2449 c.c. all’amministratore designato nell’esercizio del diritto particolare di nomina ex art. 2468, comma 3, c.c. in ragione della «natura» speciale del diritto. Tale percorso è funzionale a far dubitare dell’opportunità di muovere dalla disciplina della s.p.a. per colmare il vuoto in punto di revoca nella s.r.l. A precludere tuttavia l’accoglimento di una soluzione unitaria in tema di revoca dell’amministratore di nomina «speciale» nella s.p.a. e nella s.r.l. sono non tanto ragioni formali (come il mancato richiamo nella s.r.l. dell’art. 2383, comma 3, c.c.), quanto il diverso assetto di interessi che emerge dalla disciplina della s.p.a. e della s.r.l. L’A. richiama le perplessità espresse da parte della dottrina su una «concezione che, ispirandosi al modello delle scienze naturali», spinge a «concepire le singole norme di legge come manifestazioni esterne di una sottostante «natura» degli istituti» che sarebbe «compito dei giuristi individuare e sistemare in quadro armonico e definitivo». È quindi il rifiuto per una soluzione fondata sul «confronto di discipline particolari» a prescindere dalla «congruità dei risultati ottenuti» che impone di affrontare in termini funzionali il problema. Si tratta di capire perché la disciplina della revoca nella s.p.a. e nella s.r.l. è diversa: «la costruzione deve essere compiuta e giudicata secondo criteri funzionali e non strutturali». Dall’esame della ratio delle due disposizioni (artt. 2449 e 2468, comma 3, c.c.), riconducibile all’intento di assicurare un privilegio nella nomina dei gestori, o dal semplice «confronto di discipline», attributive di un diritto ad personam, l’A. quindi trae (non conclusioni «positive» sulla disciplina applicabile alla revoca degli amministratori nella s.r.l., ma) soltanto una conseguenza, e cioè l’assenza di una lacuna in senso tecnico. Ne discende in negativo che non v’è ragione sostanziale di estendere in via analogica l’art. 2449 c.c. alle s.r.l. perché sussiste, in entrambi i casi, un meccanismo di nomina diretta equivalente, che sembra svuotare di significato la soluzione ermeneutica estensiva, soprattutto in considerazione della maggiore elasticità che caratterizza l’art. 2468, comma 3, c.c. rispetto all’art. 2449, comma 1, c.c. L’A. affronta quindi il problema della revoca, muovendo dalla considerazione che gli interessi coinvolti dalla scelta sull’attribuzione del potere di revoca degli amministratori non sono coincidenti con quelli che vengono in considerazione in sede di nomina. Se la nomina non implica alcun giudizio «valutativo», bensì solo un giudizio prognostico circa la gestione futura dell’impresa, la revoca rappresenta lo strumento attraverso il quale la maggioranza assembleare può ex ante indirizzare l’attività degli amministratori sotto la «pressione» della rimozione dalla carica, ed esprimere ex post un giudizio sul loro operato. L’A. argomenta la tesi secondo la quale, nella s.p.a., la revoca costituisce un meccanismo preventivo e successivo di controllo di merito sulla gestione, in funzione dell’interesse all’unità della gestione. Alla luce di tali considerazioni giustifica nella s.p.a. la competenza inderogabile dell’assemblea nei sistemi diversi dal dualistico e, in quest’ultimo, la competenza – altrettanto esclusiva – del consiglio di sorveglianza. In questa prospettiva, l’A. ritiene che possa trovare giustificazione il diverso trattamento normativo della revoca nella s.p.a. e nella s.r.l. In particolare, l’A., inquadrando sempre in una prospettiva funzionale il vuoto di disciplina sulla revoca nella s.r.l., individua gli indici che inducono a dubitare nella s.r.l. della configurabilità del suddetto interesse all’unità della gestione, indici che viceversa si rinvengono con riferimento alla s.p.a. Da siffatta differenza, l’A. fa derivare i conseguenti corollari in punto di disciplina.
2010
ABU AWWAD, Amal
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