La riconduzione ad unità delle diverse figure di danno non patrimoniale operata dalle Sezioni Unite della Cassazione solleva problemi particolari nel confronto tra il diritto della comune responsabilità e il sistema previdenziale degli infortuni sul lavoro, che indennizza il solo danno biologico. Lo scritto analizza tali problemi, che riguardano le azioni di rivalsa dell'ente previdenziale e l'azione promossa dal lavoratore per ottenere il risarcimento del danno "differenziale", evidenziando le ragioni che impongono di continuare a separare, sia nel diritto generale, sia nello speciale comparto considerato, il danno biologico dal danno non patrimoniale di tipo non biologico. Particolare attenzione è posta alla linea distintiva tra questa voce di danno e il danno morale, inteso come componente emozionale derivante dalla lesione psico-fisica e ritenuto capace di conservare una sua autonomia logico-concettuale, pur nel seno della categoria generale ed unitaria del danno non patrimoniale. Così argomentando, il danno morale sarebbe danno "fuori sistema", risarcibile senza limitazione alcuna da parte del soggetto responsabile, oltre a prospettarsi intangibile rispetto alle azioni di surroga e di regresso dell'ente previdenziale.
Il danno non patrimoniale e il sistema previdenziale
POLETTI, DIANORA
2010-01-01
Abstract
La riconduzione ad unità delle diverse figure di danno non patrimoniale operata dalle Sezioni Unite della Cassazione solleva problemi particolari nel confronto tra il diritto della comune responsabilità e il sistema previdenziale degli infortuni sul lavoro, che indennizza il solo danno biologico. Lo scritto analizza tali problemi, che riguardano le azioni di rivalsa dell'ente previdenziale e l'azione promossa dal lavoratore per ottenere il risarcimento del danno "differenziale", evidenziando le ragioni che impongono di continuare a separare, sia nel diritto generale, sia nello speciale comparto considerato, il danno biologico dal danno non patrimoniale di tipo non biologico. Particolare attenzione è posta alla linea distintiva tra questa voce di danno e il danno morale, inteso come componente emozionale derivante dalla lesione psico-fisica e ritenuto capace di conservare una sua autonomia logico-concettuale, pur nel seno della categoria generale ed unitaria del danno non patrimoniale. Così argomentando, il danno morale sarebbe danno "fuori sistema", risarcibile senza limitazione alcuna da parte del soggetto responsabile, oltre a prospettarsi intangibile rispetto alle azioni di surroga e di regresso dell'ente previdenziale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.