l contributo analizza la portata innovativa dell’art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che impone la proposizione del ricorso nei confronti sia dell’ente impositore sia del soggetto che ha emesso l’atto impugnato quando siano eccepiti vizi della notificazione di un atto presupposto. La nuova disciplina si colloca in un contesto segnato da contrastanti orientamenti giurisprudenziali e determina il superamento dell’impostazione tradizionale fondata sulla sostituzione processuale e sull’assenza di litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione. Dopo avere ricostruito la nozione di atto presupposto e il fenomeno della presupposizione necessaria nell’ambito del procedimento tributario, l’indagine esamina il rapporto tra la novella e l’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziando le criticità derivanti dalla mancata armonizzazione delle due disposizioni. Particolare attenzione è dedicata alla qualificazione della nuova fattispecie quale forma di litisconsorzio necessario processuale o propter opportunitatem, introdotta per garantire uniformità di giudizio ed evitare decisioni contrastanti in controversie fondate sull’omessa o invalida notificazione dell’atto prodromico. L’analisi affronta inoltre il tema dei vizi della notificazione alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e delle recenti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, nonché le possibili interferenze della nuova disciplina con le ipotesi di coobbligazione solidale e con i tradizionali problemi del processo tributario con pluralità di parti. Infine, vengono esaminate le conseguenze processuali della mancata integrazione del contraddittorio e i profili di diritto transitorio derivanti dall’immediata applicabilità della riforma ai giudizi pendenti. Lo studio conclude che la novella rappresenta un intervento di indubbio rilievo sistematico, idoneo a rafforzare le garanzie del contraddittorio nei giudizi concernenti i vizi della notificazione degli atti tributari. Tuttavia, la riforma appare limitata rispetto alle più ampie problematiche del litisconsorzio nel processo tributario, lasciando irrisolti numerosi dubbi interpretativi e confermando l’esigenza di una revisione organica della disciplina dei processi con pluralità di parti.

DALLA SOSTITUZIONE PROCESSUALE AD UNA NUOVA FATTISPECIE DI LITISCONSORZIO NECESSARIO PROPTER OPPORTUNITATEM: L’ART. 14, COMMA B-BIS, D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546

brunella Belle'
2026-01-01

Abstract

l contributo analizza la portata innovativa dell’art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che impone la proposizione del ricorso nei confronti sia dell’ente impositore sia del soggetto che ha emesso l’atto impugnato quando siano eccepiti vizi della notificazione di un atto presupposto. La nuova disciplina si colloca in un contesto segnato da contrastanti orientamenti giurisprudenziali e determina il superamento dell’impostazione tradizionale fondata sulla sostituzione processuale e sull’assenza di litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione. Dopo avere ricostruito la nozione di atto presupposto e il fenomeno della presupposizione necessaria nell’ambito del procedimento tributario, l’indagine esamina il rapporto tra la novella e l’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziando le criticità derivanti dalla mancata armonizzazione delle due disposizioni. Particolare attenzione è dedicata alla qualificazione della nuova fattispecie quale forma di litisconsorzio necessario processuale o propter opportunitatem, introdotta per garantire uniformità di giudizio ed evitare decisioni contrastanti in controversie fondate sull’omessa o invalida notificazione dell’atto prodromico. L’analisi affronta inoltre il tema dei vizi della notificazione alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e delle recenti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, nonché le possibili interferenze della nuova disciplina con le ipotesi di coobbligazione solidale e con i tradizionali problemi del processo tributario con pluralità di parti. Infine, vengono esaminate le conseguenze processuali della mancata integrazione del contraddittorio e i profili di diritto transitorio derivanti dall’immediata applicabilità della riforma ai giudizi pendenti. Lo studio conclude che la novella rappresenta un intervento di indubbio rilievo sistematico, idoneo a rafforzare le garanzie del contraddittorio nei giudizi concernenti i vizi della notificazione degli atti tributari. Tuttavia, la riforma appare limitata rispetto alle più ampie problematiche del litisconsorzio nel processo tributario, lasciando irrisolti numerosi dubbi interpretativi e confermando l’esigenza di una revisione organica della disciplina dei processi con pluralità di parti.
2026
Belle', Brunella
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1365413
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