Nel campo della responsabilità per danni da vaccino, questa recente pronuncia della Corte di cassazione affronta il tema del cumulo della responsabilità da prodotto difettoso di matrice europea con la responsabilità prevista dagli artt. 2043 e 2050 c.c. Il commento approfondisce il fondamento e gli effetti di ciascun regime risarcitorio, ponendo particolare attenzione alla nozione di difetto, alla prova liberatoria del “rischio da sviluppo” e alle caratteristiche della responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c. Mentre la normativa europea prevede delle ipotesi di esenzione da responsabilità del produttore, l’art. 2050 c.c. risulta maggiormente protettivo degli interessi del consumatore in un settore, come quello farmaceutico, che incide direttamente sulla sua salute.
Danno da vaccino, prodotti difettosi e art. 2050 c.c.: tra tutela del danneggiato e coerenza sistematica
Elena Verona
2026-01-01
Abstract
Nel campo della responsabilità per danni da vaccino, questa recente pronuncia della Corte di cassazione affronta il tema del cumulo della responsabilità da prodotto difettoso di matrice europea con la responsabilità prevista dagli artt. 2043 e 2050 c.c. Il commento approfondisce il fondamento e gli effetti di ciascun regime risarcitorio, ponendo particolare attenzione alla nozione di difetto, alla prova liberatoria del “rischio da sviluppo” e alle caratteristiche della responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c. Mentre la normativa europea prevede delle ipotesi di esenzione da responsabilità del produttore, l’art. 2050 c.c. risulta maggiormente protettivo degli interessi del consumatore in un settore, come quello farmaceutico, che incide direttamente sulla sua salute.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


