Il lavoro approfondisce il ruolo delle politiche occupazionali all’interno del sistema economico e sociale europeo va inquadrato alla luce delle disposizioni del Trattato di Lisbona contenute negli artt. 2 e 3 del titolo I del TUE (recante “Disposizioni comuni”) e negli artt.9 e 10 del titolo II del TFUE (recante “ Disposizioni di applicazione generale”). In particolare, la prima riprende i valori e i principi della Carta di Nizza, la seconda contiene invece una ridefinizione degli obiettivi dell’Unione individuati in connessione con un economia sociale di mercato, la piena occupazione, il progresso sociale, la lotta all’esclusione sociale e alle discriminazioni, la parità tra donne e uomini, la solidarietà e la coesione sociale. In particolare è da notare che negli art 2 del TUE e del TCE si puntava all’ “elevato livello di occupazione”, mentre nel Trattato di Lisbona si punta alla “piena occupazione” e al “progresso sociale” invece che al “progresso economico e sociale”, seguendo una “crescita equilibrata”. # Tali disposizioni tese a definire un’economia sociale di mercato in luogo della precedente “economia di mercato aperta e in libera concorrenza” trovano un ulteriore puntello nella c.d. clausola sociale di cui all’art.9 del TFUE (ex art.III-118TCE ) che dispone come “nella definizione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato” oltre che alla “garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta all’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana”. Analogamente l’art.10 del Trattato mira a combattere le discriminazioni di varia natura. Come è stato osservato, si tratta di disposizioni tese ad impedire che “le misure di natura economica o di rafforzamento della competitività della«zona Europa» prevalgano su quegli obiettivi di coesione e solidarietà che l’Unione ha da tempo accolto nei suoi Statuti primari”.# Nell’attuazione di tale sistema di mercato sociale, il Trattato di Lisbona delinea un sistema di competenze condiviso, basato sulla leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati. La ripartizione delle competenze è finalizzata ad evitare che si crei un sistema di tipo “competitivo”, basato su diversi sistemi sociali nazionali, che inevitabilmente darebbe luogo a fenomeni di dumping sociale già osservati.# All’opposto non sono rilevabili i presupposti per un modello sociale fortemente “solidaristico” garantito dal centro. Rimane allora da capire in questo modello “intermedio” delineato dal Trattato come si inseriscono gli orientamenti e le attuazioni delle politiche di coesione e segnatamente delle politiche occupazionali considerato che nel precedente assetto del TCE e dell’agenda di Lisbona è stato possibile osservare distorsioni, fenomeni di dumping sociale, innescati dalla concorrenza tra i sistemi sociali nazionali. Si tratta di riflettere sulle modalità in cui l’economia “sociale di mercato” si coniuga con l’effettiva tutela dei diritti sociali, in primis il diritto al lavoro, elemento centrale della coesione economica e sociale. A riguardo non si può non notare, si da subito, come le politiche occupazionali ed il diritto al lavoro, strumento di inclusione sociale, sia temprato dalla “sostenibilità delle finanze pubbliche” di ciascuno Stato membro, a rimarcare il condizionamento che dai vincoli europei di finanza pubblica si riflette sull’esercizio della competenza che gli Stati hanno in materia di politiche sociali ed occupazionali.# Peraltro proprio in riferimento ai vincoli economico finanziari imposti a livello comunitario,va evidenziato che il collegamento disposto dall’art.146 del TFUE( ex art.126, comma 1 TCE), tra gli obiettivi di crescita occupazionale e gli Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della comunità, adottate ai sensi dell’art.121 ( ex art.99 TCE), tende a far prevalere l’aspetto quantitativo dell’integrazione nel mercato del lavoro. Si delinea così un quadro poco coerente con le politiche sociali che individuino nel lavoro di “qualità” l’unica alternativa valida rispetto alle prestazioni sostitutive del reddito, sebbene formalmente coerente con l’idea del moderno modello sociale adottata dagli Stati membri in Consiglio europeo.#

Le politiche occupazionali al crocevia della politica di coesione economica e sociale

NUGNES, FRANCESCA
2011-01-01

Abstract

Il lavoro approfondisce il ruolo delle politiche occupazionali all’interno del sistema economico e sociale europeo va inquadrato alla luce delle disposizioni del Trattato di Lisbona contenute negli artt. 2 e 3 del titolo I del TUE (recante “Disposizioni comuni”) e negli artt.9 e 10 del titolo II del TFUE (recante “ Disposizioni di applicazione generale”). In particolare, la prima riprende i valori e i principi della Carta di Nizza, la seconda contiene invece una ridefinizione degli obiettivi dell’Unione individuati in connessione con un economia sociale di mercato, la piena occupazione, il progresso sociale, la lotta all’esclusione sociale e alle discriminazioni, la parità tra donne e uomini, la solidarietà e la coesione sociale. In particolare è da notare che negli art 2 del TUE e del TCE si puntava all’ “elevato livello di occupazione”, mentre nel Trattato di Lisbona si punta alla “piena occupazione” e al “progresso sociale” invece che al “progresso economico e sociale”, seguendo una “crescita equilibrata”. # Tali disposizioni tese a definire un’economia sociale di mercato in luogo della precedente “economia di mercato aperta e in libera concorrenza” trovano un ulteriore puntello nella c.d. clausola sociale di cui all’art.9 del TFUE (ex art.III-118TCE ) che dispone come “nella definizione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato” oltre che alla “garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta all’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana”. Analogamente l’art.10 del Trattato mira a combattere le discriminazioni di varia natura. Come è stato osservato, si tratta di disposizioni tese ad impedire che “le misure di natura economica o di rafforzamento della competitività della«zona Europa» prevalgano su quegli obiettivi di coesione e solidarietà che l’Unione ha da tempo accolto nei suoi Statuti primari”.# Nell’attuazione di tale sistema di mercato sociale, il Trattato di Lisbona delinea un sistema di competenze condiviso, basato sulla leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati. La ripartizione delle competenze è finalizzata ad evitare che si crei un sistema di tipo “competitivo”, basato su diversi sistemi sociali nazionali, che inevitabilmente darebbe luogo a fenomeni di dumping sociale già osservati.# All’opposto non sono rilevabili i presupposti per un modello sociale fortemente “solidaristico” garantito dal centro. Rimane allora da capire in questo modello “intermedio” delineato dal Trattato come si inseriscono gli orientamenti e le attuazioni delle politiche di coesione e segnatamente delle politiche occupazionali considerato che nel precedente assetto del TCE e dell’agenda di Lisbona è stato possibile osservare distorsioni, fenomeni di dumping sociale, innescati dalla concorrenza tra i sistemi sociali nazionali. Si tratta di riflettere sulle modalità in cui l’economia “sociale di mercato” si coniuga con l’effettiva tutela dei diritti sociali, in primis il diritto al lavoro, elemento centrale della coesione economica e sociale. A riguardo non si può non notare, si da subito, come le politiche occupazionali ed il diritto al lavoro, strumento di inclusione sociale, sia temprato dalla “sostenibilità delle finanze pubbliche” di ciascuno Stato membro, a rimarcare il condizionamento che dai vincoli europei di finanza pubblica si riflette sull’esercizio della competenza che gli Stati hanno in materia di politiche sociali ed occupazionali.# Peraltro proprio in riferimento ai vincoli economico finanziari imposti a livello comunitario,va evidenziato che il collegamento disposto dall’art.146 del TFUE( ex art.126, comma 1 TCE), tra gli obiettivi di crescita occupazionale e gli Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della comunità, adottate ai sensi dell’art.121 ( ex art.99 TCE), tende a far prevalere l’aspetto quantitativo dell’integrazione nel mercato del lavoro. Si delinea così un quadro poco coerente con le politiche sociali che individuino nel lavoro di “qualità” l’unica alternativa valida rispetto alle prestazioni sostitutive del reddito, sebbene formalmente coerente con l’idea del moderno modello sociale adottata dagli Stati membri in Consiglio europeo.#
2011
Nugnes, Francesca
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/137193
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