Il saggio esamina i profili giuridici relativi all’ammissibilità, in Italia, del c.d. aborto farmacologico con somministrazione della pillola RU486. Per verificare se l’aborto farmacologico con la RU486 sia compatibile oppure no con la l. 194/1978, viene preliminarmente richiamato il percorso che ha condotto dalla repressione penale dell’aborto all’approvazione della l. 194 e viene poi delineata la cornice di regole rispetto alle quali va valutata la legittimità dell’aborto chimico. Valutata alla stregua del quadro normativo vigente, la modalità farmacologica di interruzione della gravidanza non è, in linea di principio, contraria alla l. 194. Si può anzi fondatamente sostenere che essa costituisca una di quelle “tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza” sulla cui esistenza e sul cui uso – ai sensi dell’art. 15 della legge stessa - “le regioni, d’intesa con le università e gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario”. Ciò premesso, si sottolinea tuttavia la necessità di verificare se le regole e le procedure immaginate dalla l. 194/1978 con riferimento all’aborto chirurgico continuino ad essere congruenti o evidenzino delle sfilacciature, delle smagliature, dei punti di non tenuta del sistema: alcuni di queste criticità vengono messe in evidenza nel saggio, auspicando un confronto non ideologico per l’individuazione di soluzioni.
Aborto farmacologico e disciplina dell'interruzione volontaria della gravidanza
PELLECCHIA, ENZA
2010-01-01
Abstract
Il saggio esamina i profili giuridici relativi all’ammissibilità, in Italia, del c.d. aborto farmacologico con somministrazione della pillola RU486. Per verificare se l’aborto farmacologico con la RU486 sia compatibile oppure no con la l. 194/1978, viene preliminarmente richiamato il percorso che ha condotto dalla repressione penale dell’aborto all’approvazione della l. 194 e viene poi delineata la cornice di regole rispetto alle quali va valutata la legittimità dell’aborto chimico. Valutata alla stregua del quadro normativo vigente, la modalità farmacologica di interruzione della gravidanza non è, in linea di principio, contraria alla l. 194. Si può anzi fondatamente sostenere che essa costituisca una di quelle “tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza” sulla cui esistenza e sul cui uso – ai sensi dell’art. 15 della legge stessa - “le regioni, d’intesa con le università e gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario”. Ciò premesso, si sottolinea tuttavia la necessità di verificare se le regole e le procedure immaginate dalla l. 194/1978 con riferimento all’aborto chirurgico continuino ad essere congruenti o evidenzino delle sfilacciature, delle smagliature, dei punti di non tenuta del sistema: alcuni di queste criticità vengono messe in evidenza nel saggio, auspicando un confronto non ideologico per l’individuazione di soluzioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.