Il tema dei danni non patrimoniali da uccisione o da altre lesioni del congiunto assume una rilevanza centrale nelle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, n. 26973, n. 26974 e n. 26975). Pur essendo stato oggetto dell’ordinanza di rimessione solo limitatamente al profilo del tutto peculiare del danno c.d. tanatologico, la perdita e la lesione del rapporto parentale sono ripetutamente prese in considerazione come fattispecie emblematiche di ingiustizia costituzionalmente qualificata – derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (Artt. 2, 29, 30 C.) – che legittima, come tale, il risarcimento del danno non patrimoniale, pur in assenza di un’ipotesi normativa tipizzata. Al contempo prospetta l’intero ventaglio delle sottovoci “descrittive” chiamate a comporre l’unitario pregiudizio non patrimoniale (il danno biologico in caso di lesione del diritto alla salute psichica, il danno morale in presenza di un reato e il danno esistenziale/da perdita del rapporto parentale in relazione alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia) - ponendo in chiara luce la complessità del coordinamento tra le varie componenti e, parallelamente, della quantificazione del danno. Per quanto concerne la giurisprudenza di merito lo scritto fa riferimento ai dati sintetizzati nelle tabelle contenute in appendice al volume insieme ad altri dati essenziali della pronuncia.

Il danno non patrimoniale da uccisione e da lesioni del congiunto

Favilli, Chiara
2010-01-01

Abstract

Il tema dei danni non patrimoniali da uccisione o da altre lesioni del congiunto assume una rilevanza centrale nelle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, n. 26973, n. 26974 e n. 26975). Pur essendo stato oggetto dell’ordinanza di rimessione solo limitatamente al profilo del tutto peculiare del danno c.d. tanatologico, la perdita e la lesione del rapporto parentale sono ripetutamente prese in considerazione come fattispecie emblematiche di ingiustizia costituzionalmente qualificata – derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (Artt. 2, 29, 30 C.) – che legittima, come tale, il risarcimento del danno non patrimoniale, pur in assenza di un’ipotesi normativa tipizzata. Al contempo prospetta l’intero ventaglio delle sottovoci “descrittive” chiamate a comporre l’unitario pregiudizio non patrimoniale (il danno biologico in caso di lesione del diritto alla salute psichica, il danno morale in presenza di un reato e il danno esistenziale/da perdita del rapporto parentale in relazione alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia) - ponendo in chiara luce la complessità del coordinamento tra le varie componenti e, parallelamente, della quantificazione del danno. Per quanto concerne la giurisprudenza di merito lo scritto fa riferimento ai dati sintetizzati nelle tabelle contenute in appendice al volume insieme ad altri dati essenziali della pronuncia.
2010
Favilli, Chiara
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/141725
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