La nozione estesa e unitaria del danno non patrimoniale compendia varie tipologie di pregiudizi che, mantenendo una propria identità e specificità funzionale, non si limitano a rappresentare descrittivamente il contenuto della categoria ma ne determinano la concreta configurazione. La complessità interna del danno non patrimoniale si riflette nel procedimento di quantificazione che deve essere guidato dall'obiettivo dell'integrale riparazione del danno nei valori propri della persona senza che gli eccessi e le duplicazioni risarcitorie che affliggevano la liquidazione analitica possano essere riproposti sotto la copertura di una cifra unitaria. Pertanto, l'approccio valutativo postula l'adozione "trasparente" di criteri di liquidazione adeguati al contenuto di ciascuna componente e alle distinte funzioni alle quali si ispira il relativo risarcimento oltre che l'indicazione della loro incidenza sul quantum unitario, anche in rapporto alle eventuali voci di danno concorrenti. D'altro canto, qualora le modalità di verificazione e l'impatto dell'illecito lascino inferire un'incidenza peculiare dell'evento sulla persona del danneggiato si giustifica una personalizzazione del quantum calcolato sulla base di criteri standard, come quelli tabellari, purché si metta in chiara evidenza su quale profilo di danno tali elementi esercitano la loro influenza e in quale misura ne determinano l'incremento o la diminuzione rispetto alla somma unitaria concessa a titolo di danno non patrimoniale.

Lata culpa dolo aequiparatur. Danno non patrimoniale unitario e funzione deterrente del risarcimento

FAVILLI, CHIARA
2011-01-01

Abstract

La nozione estesa e unitaria del danno non patrimoniale compendia varie tipologie di pregiudizi che, mantenendo una propria identità e specificità funzionale, non si limitano a rappresentare descrittivamente il contenuto della categoria ma ne determinano la concreta configurazione. La complessità interna del danno non patrimoniale si riflette nel procedimento di quantificazione che deve essere guidato dall'obiettivo dell'integrale riparazione del danno nei valori propri della persona senza che gli eccessi e le duplicazioni risarcitorie che affliggevano la liquidazione analitica possano essere riproposti sotto la copertura di una cifra unitaria. Pertanto, l'approccio valutativo postula l'adozione "trasparente" di criteri di liquidazione adeguati al contenuto di ciascuna componente e alle distinte funzioni alle quali si ispira il relativo risarcimento oltre che l'indicazione della loro incidenza sul quantum unitario, anche in rapporto alle eventuali voci di danno concorrenti. D'altro canto, qualora le modalità di verificazione e l'impatto dell'illecito lascino inferire un'incidenza peculiare dell'evento sulla persona del danneggiato si giustifica una personalizzazione del quantum calcolato sulla base di criteri standard, come quelli tabellari, purché si metta in chiara evidenza su quale profilo di danno tali elementi esercitano la loro influenza e in quale misura ne determinano l'incremento o la diminuzione rispetto alla somma unitaria concessa a titolo di danno non patrimoniale.
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