Il notaro è tenuto a collaborare con il proprio Consiglio notarile fornendo tutte le informazioni da questo richie- ste allo scopo di verificare che l’ufficio svolto sia improntato ad accuratezza, prudenza e ponderazione. Il Consiglio notarile può stabilire in via generale ed astratta dei criteri di carattere obiettivo che individuino i notari da sottoporre a vigilanza ed ai quali quindi possono e devono essere chieste le informazioni necessarie per verificare che l’ufficio svolto sia improntato ad accuratezza, prudenza e ponderazione. Il procedimento amministrativo con cui il Consiglio notarile distrettuale decide circa l’opportunità di avviare il procedimento disciplinare dinanzi alla commissione amministrativa regionale di disciplina è estraneo e autonomo rispetto al procedimento disciplinare che si svolge dinanzi alla Commissione amministrativa regionale di disciplina e la Corte di appello chiamata a decidere del reclamo avverso una sanzione disciplinare non è competente a conoscere gli atti del procedimento amministrativo che ha avuto come esito la decisione di esercitare l’azio- ne disciplinare, ma solo della legittimità o meno della sanzione disciplinare inflitta.

Il procedimento disciplinare tra Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica e giudice ordinario

CONTI, GIAN LUCA
2011-01-01

Abstract

Il notaro è tenuto a collaborare con il proprio Consiglio notarile fornendo tutte le informazioni da questo richie- ste allo scopo di verificare che l’ufficio svolto sia improntato ad accuratezza, prudenza e ponderazione. Il Consiglio notarile può stabilire in via generale ed astratta dei criteri di carattere obiettivo che individuino i notari da sottoporre a vigilanza ed ai quali quindi possono e devono essere chieste le informazioni necessarie per verificare che l’ufficio svolto sia improntato ad accuratezza, prudenza e ponderazione. Il procedimento amministrativo con cui il Consiglio notarile distrettuale decide circa l’opportunità di avviare il procedimento disciplinare dinanzi alla commissione amministrativa regionale di disciplina è estraneo e autonomo rispetto al procedimento disciplinare che si svolge dinanzi alla Commissione amministrativa regionale di disciplina e la Corte di appello chiamata a decidere del reclamo avverso una sanzione disciplinare non è competente a conoscere gli atti del procedimento amministrativo che ha avuto come esito la decisione di esercitare l’azio- ne disciplinare, ma solo della legittimità o meno della sanzione disciplinare inflitta.
2011
Conti, GIAN LUCA
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/145476
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