Tra le giurisdizioni speciali preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione devono essere annoverate anche le Commissioni tributarie. Al nostro giudice speciale si attribuisce, anzitutto, il connotato della esclusività nel senso che, qualora ci si trovi di fronte ad una controversia riconducibile al perimetro delineato dal combinato disposto degli artt. 2 e 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, il ricorso alle commissioni costituisce l'unico e necessario rimedio, restando preclusa la possibilità di adire il giudice ordinario.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

BELLE', BRUNELLA
2014-01-01

Abstract

Tra le giurisdizioni speciali preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione devono essere annoverate anche le Commissioni tributarie. Al nostro giudice speciale si attribuisce, anzitutto, il connotato della esclusività nel senso che, qualora ci si trovi di fronte ad una controversia riconducibile al perimetro delineato dal combinato disposto degli artt. 2 e 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, il ricorso alle commissioni costituisce l'unico e necessario rimedio, restando preclusa la possibilità di adire il giudice ordinario.
2014
Belle', Brunella
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/146553
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