Il consenso informato, così come stabilito nella nostra Costituzione ed in altre norme nazionali ed internazionali, rappresenta il presupposto ineliminabile per la liceità di ogni trattamento medico, con le sole eccezioni dei casi di urgenza e di quelli previsti dalla legge. In base a tale fondamentale principio consegue che l’effettuazione di un atto sanitario in assenza di un valido consenso, o addirittura in presenza di un chiaro dissenso del paziente, rappresenta una condotta passibile di conseguenze in ambito penale, civile e, come emerso recentemente, anche in quello amministrativo-erariale. Negli ultimi anni la Corte di Cassazione, sia penale che civile, ha ripetutamente affrontato la questione relativa alla violazione del consenso informato, delineando i principi regolatori di questo specifico settore della responsabilità medica. In ambito civile la S.C. ha affermato, in linea generale, il diritto del paziente ad essere risarcito sia per la pura violazione del diritto di autodeterminazione sia per il danno salute conseguente a complicanze non dovute a colpa medica, ma insorte a seguito di trattamento praticato in difetto di consenso, ponendo però un significativo limite questa fattispecie: il risarcimento è ammissibile solo se il paziente riesce dimostrare che, se adeguatamente informato, non si sarebbe sottoposto a tale trattamento, poiché altrimenti viene a mancare il nesso causale tra la condotta medica ed i danni lamentati. La materia è estremamente complessa e, molto verosimilmente, sarà oggetto di importanti ulteriori sviluppi giurisprudenziali considerando la perdurante carenza di chiarezza ed uniformità in merito alle modalità di tale risarcimento.

La responsabilità medica per difetto di consenso alla luce degli ultimi orientamenti della Cassazione Civile: verso un riequilibrio del sistema?

PAPI, LUIGI
2011-01-01

Abstract

Il consenso informato, così come stabilito nella nostra Costituzione ed in altre norme nazionali ed internazionali, rappresenta il presupposto ineliminabile per la liceità di ogni trattamento medico, con le sole eccezioni dei casi di urgenza e di quelli previsti dalla legge. In base a tale fondamentale principio consegue che l’effettuazione di un atto sanitario in assenza di un valido consenso, o addirittura in presenza di un chiaro dissenso del paziente, rappresenta una condotta passibile di conseguenze in ambito penale, civile e, come emerso recentemente, anche in quello amministrativo-erariale. Negli ultimi anni la Corte di Cassazione, sia penale che civile, ha ripetutamente affrontato la questione relativa alla violazione del consenso informato, delineando i principi regolatori di questo specifico settore della responsabilità medica. In ambito civile la S.C. ha affermato, in linea generale, il diritto del paziente ad essere risarcito sia per la pura violazione del diritto di autodeterminazione sia per il danno salute conseguente a complicanze non dovute a colpa medica, ma insorte a seguito di trattamento praticato in difetto di consenso, ponendo però un significativo limite questa fattispecie: il risarcimento è ammissibile solo se il paziente riesce dimostrare che, se adeguatamente informato, non si sarebbe sottoposto a tale trattamento, poiché altrimenti viene a mancare il nesso causale tra la condotta medica ed i danni lamentati. La materia è estremamente complessa e, molto verosimilmente, sarà oggetto di importanti ulteriori sviluppi giurisprudenziali considerando la perdurante carenza di chiarezza ed uniformità in merito alle modalità di tale risarcimento.
2011
Papi, Luigi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/147340
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