SOMMARIO: Considerazioni introduttive. – SEZIONE PRIMA: LO SPECIALE REGIME PROTETTIVO VALIDO PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA. – 1. Il rafforzamento della protezione contro l’allontanamento in funzione del decorso del tempo. – 2. L’allontanamento giustificato dall’assenza o dal venir meno dei presupposti del diritto di soggiorno. – 3. L’allontanamento dovuto alla pericolosità sociale del soggetto: i mo-tivi di sanità pubblica. – 4. (segue): i motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. – 5. (segue): i motivi imperativi di pubblica sicurezza. – 6. Allontanamento e divieto di reingresso. – 7. Garanzie formali e mezzi di ricorso. – 8. L’esecuzione coattiva delle misure di allontanamento: il ruolo di supplenza della cooperazione bilaterale. – SEZIO-NE SECONDA: LE NORME COMUNI VALIDE PER I CITTADINI DI STATI TERZI. – 1. Il rafforzamento della protezione contro l’allontanamento in funzione del decorso del tempo. – 2. L’allontanamento giustificato dall’assenza e dal venir meno dei presuppo-sti del diritto di soggiorno. – 3. Il soggiorno inferiore a tre mesi e i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di tutela delle relazioni interna-zionali di uno qualsiasi degli Stati membri. – 4. Il soggiorno per un periodo superiore a tre mesi e i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e sanità pubblica. – 5. Al-lontanamento e divieto di reingresso. – 6. Garanzie formali e mezzi di ricorso. – 6.1. Il respingimento alla frontiera esterna. – 6.2. Le limitazioni al soggiorno superiore a tre mesi. – 6.3. La peculiare tutela garantita ai soggiornanti di lungo periodo – 7. L’esecuzione delle misure di allontanamento, tra partenza volontaria e rimpatrio coat-to. – 8. (segue): le misure restrittive della libertà personale e il “trattenimento” in strutture detentive.

L’ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO NELLA NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA

DI FILIPPO, MARCELLO
2012-01-01

Abstract

SOMMARIO: Considerazioni introduttive. – SEZIONE PRIMA: LO SPECIALE REGIME PROTETTIVO VALIDO PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA. – 1. Il rafforzamento della protezione contro l’allontanamento in funzione del decorso del tempo. – 2. L’allontanamento giustificato dall’assenza o dal venir meno dei presupposti del diritto di soggiorno. – 3. L’allontanamento dovuto alla pericolosità sociale del soggetto: i mo-tivi di sanità pubblica. – 4. (segue): i motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. – 5. (segue): i motivi imperativi di pubblica sicurezza. – 6. Allontanamento e divieto di reingresso. – 7. Garanzie formali e mezzi di ricorso. – 8. L’esecuzione coattiva delle misure di allontanamento: il ruolo di supplenza della cooperazione bilaterale. – SEZIO-NE SECONDA: LE NORME COMUNI VALIDE PER I CITTADINI DI STATI TERZI. – 1. Il rafforzamento della protezione contro l’allontanamento in funzione del decorso del tempo. – 2. L’allontanamento giustificato dall’assenza e dal venir meno dei presuppo-sti del diritto di soggiorno. – 3. Il soggiorno inferiore a tre mesi e i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di tutela delle relazioni interna-zionali di uno qualsiasi degli Stati membri. – 4. Il soggiorno per un periodo superiore a tre mesi e i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e sanità pubblica. – 5. Al-lontanamento e divieto di reingresso. – 6. Garanzie formali e mezzi di ricorso. – 6.1. Il respingimento alla frontiera esterna. – 6.2. Le limitazioni al soggiorno superiore a tre mesi. – 6.3. La peculiare tutela garantita ai soggiornanti di lungo periodo – 7. L’esecuzione delle misure di allontanamento, tra partenza volontaria e rimpatrio coat-to. – 8. (segue): le misure restrittive della libertà personale e il “trattenimento” in strutture detentive.
2012
DI FILIPPO, Marcello
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