La nota si sofferma su una recente decisione della Grande Chambre in tema di fecondazione eterologa, in seguito al ricorso del Governo austriaco verso la decisione emessa, sul medesimo caso, dalla Prima camera della Corte di Strasburgo: si prendono in esame in chiave critica i principi alla luce dei quali la Corte europea ha orientato la propria decisione sul caso austriaco, soffermandosi anche sulle previsioni dettate, per la medesima materia, dalla normativa interna, di cui alla l. n. 40/2004, che vieta in via generale il ricorso alla fecondazione assistita di tipo eterologo.

La Grande Chambre decide sulla fecondazione eterologa e la rimette all'apprezzamento degli Stati contraenti

MURGO, CATERINA
2012-01-01

Abstract

La nota si sofferma su una recente decisione della Grande Chambre in tema di fecondazione eterologa, in seguito al ricorso del Governo austriaco verso la decisione emessa, sul medesimo caso, dalla Prima camera della Corte di Strasburgo: si prendono in esame in chiave critica i principi alla luce dei quali la Corte europea ha orientato la propria decisione sul caso austriaco, soffermandosi anche sulle previsioni dettate, per la medesima materia, dalla normativa interna, di cui alla l. n. 40/2004, che vieta in via generale il ricorso alla fecondazione assistita di tipo eterologo.
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