L'art.18 della legge 8 luglio 1986,n.349 prevede che il giudice ordinario disponga il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. La scelta del legislatore ha l'esigenza pratica di apprestare di fronte alla lesione dei beni ambientali una modalità di risarcimento che tende al ripristino della situazione precedente.

Danno e riduzione in pristino nella legislazione ambientale

CECCHERINI, GRAZIA
1991-01-01

Abstract

L'art.18 della legge 8 luglio 1986,n.349 prevede che il giudice ordinario disponga il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. La scelta del legislatore ha l'esigenza pratica di apprestare di fronte alla lesione dei beni ambientali una modalità di risarcimento che tende al ripristino della situazione precedente.
1991
8871043286
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