Nella lingua - non solo giuridica - italiana le parole adempiere e adempimento si inscrivono in un sistema di relazioni semantiche dominato dall'idea di dover-essere. «Adempiere» significa in origine l'atto di riempire, colmare (da ad-implere, cfr. tedesco erfüllen, inglese fulfill), che in relazione a una misura normativa ideale acquista il significato corrente di portare a compimento, eseguire un’azione sentita o imposta come moralmente o giuridicamente doverosa. Si adempiono promesse, desideri, compiti, precetti, doveri, debiti, obblighi, obbligazioni, ma solo l'ultima espressione appartiene fin dal principio e in modo pressoché esclusivo al discorso giuridico, segnatamente al diritto privato. «Adempimento» è il termine tecnico che nel Codice civile denota l’esecuzione esatta della prestazione (cfr. art. 1218 c.c.) «oggetto dell’obbligazione» (art. 1174 c.c.) da parte del debitore (o di un terzo: art. 1180 c.c.) nei confronti del creditore (o di un soggetto dal creditore autorizzato: artt. 1188, 1190 c.c.), che ha per effetto l'estinzione del vincolo e di regola (ma non necessariamente: art. 1206 c.c.) la soddisfazione dell'interesse del creditore, sanzionata dall'assoggettamento del debitore inadempiente a responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1223, 1256 c.c.). Il capitolo riesamina la nozione puramente quantitativa e descrittiva dell'attività di prestazione alla luce del rapporto obbligatorio, considerato nella sua interezza e nel suo sviluppo temporale, arricchito dei fattori di complessità insiti nel contenuto della prestazione o nelle circostanze. Questa unità di analisi più ampia prende il nome di attuazione del rapporto obbligatorio.

Adempimento e attuazione del rapporto obbligatorio

CALDERAI, VALENTINA
2014-01-01

Abstract

Nella lingua - non solo giuridica - italiana le parole adempiere e adempimento si inscrivono in un sistema di relazioni semantiche dominato dall'idea di dover-essere. «Adempiere» significa in origine l'atto di riempire, colmare (da ad-implere, cfr. tedesco erfüllen, inglese fulfill), che in relazione a una misura normativa ideale acquista il significato corrente di portare a compimento, eseguire un’azione sentita o imposta come moralmente o giuridicamente doverosa. Si adempiono promesse, desideri, compiti, precetti, doveri, debiti, obblighi, obbligazioni, ma solo l'ultima espressione appartiene fin dal principio e in modo pressoché esclusivo al discorso giuridico, segnatamente al diritto privato. «Adempimento» è il termine tecnico che nel Codice civile denota l’esecuzione esatta della prestazione (cfr. art. 1218 c.c.) «oggetto dell’obbligazione» (art. 1174 c.c.) da parte del debitore (o di un terzo: art. 1180 c.c.) nei confronti del creditore (o di un soggetto dal creditore autorizzato: artt. 1188, 1190 c.c.), che ha per effetto l'estinzione del vincolo e di regola (ma non necessariamente: art. 1206 c.c.) la soddisfazione dell'interesse del creditore, sanzionata dall'assoggettamento del debitore inadempiente a responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1223, 1256 c.c.). Il capitolo riesamina la nozione puramente quantitativa e descrittiva dell'attività di prestazione alla luce del rapporto obbligatorio, considerato nella sua interezza e nel suo sviluppo temporale, arricchito dei fattori di complessità insiti nel contenuto della prestazione o nelle circostanze. Questa unità di analisi più ampia prende il nome di attuazione del rapporto obbligatorio.
2014
Calderai, Valentina
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/422268
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