L’attività di gestione di strutture ricettive destinate a fornire <ospitalità> al pubblico costituisce elemento centrale nell’ambito del fenomeno turistico, tanto da essere stata per lungo tempo nel nostro ordinamento coincidente con la stessa nozione di impresa turistica. L’annullamento da parte della Corte Costituzionale praticamente dell’intero Titolo III del <codice del turismo> di cui al decreto legislativo 79 del 2011 ha determinato il fallimento del tentativo di razionalizzare il settore e colmare la mancanza di un quadro unitario che, a partire dal 2001, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, ha paradossalmente <paralizzato> anche l’iniziativa regionale. Manca oggi dunque qualunque punto di riferimento omogeneo – che non sia il fatto che ancora molte leggi regionali risalgono all’attuazione della <vecchia> legge quadro del 1983 o, anche qualora emanate dopo la sua abrogazione,, si sono comunque nei fatti ancora ad essa ispirate - sia quanto all’identificazione delle tipologie di strutture ricettive, sia quanto alla loro classificazione, sia quanto alla relativa disciplina. Anche dal punto di vista del regime amministrativo dell’attività, sia pur nel contesto di un’ormai costante tendenza generale dell’ordinamento ad una maggiore semplificazione e liberalizzazione, le Regioni hanno allo stato campo libero nella disciplina dei procedimenti amministrativi finalizzati al controllo dell’avvio e dell’esercizio dell’attività ricettiva.

Le strutture ricettive

RIGHI, LUCA
2013-01-01

Abstract

L’attività di gestione di strutture ricettive destinate a fornire al pubblico costituisce elemento centrale nell’ambito del fenomeno turistico, tanto da essere stata per lungo tempo nel nostro ordinamento coincidente con la stessa nozione di impresa turistica. L’annullamento da parte della Corte Costituzionale praticamente dell’intero Titolo III del di cui al decreto legislativo 79 del 2011 ha determinato il fallimento del tentativo di razionalizzare il settore e colmare la mancanza di un quadro unitario che, a partire dal 2001, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, ha paradossalmente anche l’iniziativa regionale. Manca oggi dunque qualunque punto di riferimento omogeneo – che non sia il fatto che ancora molte leggi regionali risalgono all’attuazione della legge quadro del 1983 o, anche qualora emanate dopo la sua abrogazione,, si sono comunque nei fatti ancora ad essa ispirate - sia quanto all’identificazione delle tipologie di strutture ricettive, sia quanto alla loro classificazione, sia quanto alla relativa disciplina. Anche dal punto di vista del regime amministrativo dell’attività, sia pur nel contesto di un’ormai costante tendenza generale dell’ordinamento ad una maggiore semplificazione e liberalizzazione, le Regioni hanno allo stato campo libero nella disciplina dei procedimenti amministrativi finalizzati al controllo dell’avvio e dell’esercizio dell’attività ricettiva.
2013
Righi, Luca
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