Il contributo affronta specificamente il significato della mai stabilizzata e oggi anche declinante accezione di infungibilità degli obblighi inserita nella rubrica dell’art. 614 bis. Di questa accezione, che coinvolge spesso situazioni di tipo “esistenziale”, portando l’uomo “in carne ed ossa” negli asettici luoghi del processo di esecuzione, vengono analizzate le diverse sfaccettature (infungibilità soggettiva e oggettiva, materiale e giuridica, fungibilità c.d. imperfetta, fino al concetto di infungibilità processuale di recente coniato dalla dottrina proprio riguardo alla norma). Dalla ricostruzione emerge un significato di infungibilità, esteso dalla disposizione anche alle obbligazioni di non fare, che, mai valutabile in astratto, esclude l’unicità di parametri per la determinazione del suo contenuto, ma utilizza il riferimento sia alla natura della prestazione sia all’interesse creditorio e – dietro il testuale richiamo all’equità – non rinnega l’impiego della correttezza per la considerazione della posizione del debitore, almeno nei casi in cui rileva il nucleo intangibile della sua personalità nell’esecuzione del provvedimento di condanna.

Sulla infungibilità degli obblighi di cui all'art. 614 bis c.p.c.

POLETTI, DIANORA
2014-01-01

Abstract

Il contributo affronta specificamente il significato della mai stabilizzata e oggi anche declinante accezione di infungibilità degli obblighi inserita nella rubrica dell’art. 614 bis. Di questa accezione, che coinvolge spesso situazioni di tipo “esistenziale”, portando l’uomo “in carne ed ossa” negli asettici luoghi del processo di esecuzione, vengono analizzate le diverse sfaccettature (infungibilità soggettiva e oggettiva, materiale e giuridica, fungibilità c.d. imperfetta, fino al concetto di infungibilità processuale di recente coniato dalla dottrina proprio riguardo alla norma). Dalla ricostruzione emerge un significato di infungibilità, esteso dalla disposizione anche alle obbligazioni di non fare, che, mai valutabile in astratto, esclude l’unicità di parametri per la determinazione del suo contenuto, ma utilizza il riferimento sia alla natura della prestazione sia all’interesse creditorio e – dietro il testuale richiamo all’equità – non rinnega l’impiego della correttezza per la considerazione della posizione del debitore, almeno nei casi in cui rileva il nucleo intangibile della sua personalità nell’esecuzione del provvedimento di condanna.
2014
Poletti, Dianora
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/622075
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